Cassazione Penale, Ordinanza n. 33786/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per furto aggravato dalla destrezza, furto con strappo e tentata rapina. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione alla sussistenza dell'aggravante della destrezza prevista dall'art. 625, n. 4, c.p., sostenendo l'assenza dei relativi presupposti. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione di uno dei fatti come furto con strappo ai sensi dell'art. 624-bis c.p. Con il terzo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, c.p., contestando anche la valutazione del danno riferita ai diversi reati. Con il quarto motivo ha censurato la motivazione relativa all'identificazione dell'imputato da parte delle persone offese per i fatti indicati ai capi b) e c). Con il quinto motivo ha dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova nella valutazione delle immagini del sistema di videosorveglianza. Con il sesto motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'aggravante della destrezza, poiché la sentenza impugnata aveva logicamente valorizzato l'azione fulminea diretta a eludere le naturali difese della vittima. Il motivo sulla qualificazione del fatto come furto con strappo è stato considerato generico e aspecifico, non confrontandosi con la motivazione della Corte territoriale sulla dinamica dell'azione e sulla violenza esercitata sulla persona offesa. È stato ritenuto manifestamente infondato anche il motivo sull'attenuante del danno di speciale tenuità: il danno deve essere valutato in rapporto al valore del maltolto, indipendentemente dalla successiva restituzione dei beni o dal mancato definitivo impossessamento, e la valutazione deve riguardare il danno complessivo relativo a ciascun reato, non la somma dei danni di tutti i reati. Le censure sull'identificazione sono state ritenute reiterative, a fronte del riconoscimento certo effettuato da una persona offesa. La doglianza sulle immagini di videosorveglianza è stata giudicata generica e priva dell'indicazione di specifici vizi motivazionali o di decisivi travisamenti della prova. Anche la censura sulla responsabilità penale è stata ritenuta inammissibile perché esprimeva una generica non condivisione del metodo decisorio senza evidenziare vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
aggravante della destrezza
L'aggravante è configurabile quando la condotta, mediante un'azione fulminea, elude le naturali difese della vittima.
La qualificazione del fatto è stata ritenuta coerente con la dinamica dell'azione e con la violenza esercitata ai danni della persona offesa.
attenuante del danno di speciale tenuità
Il danno deve essere valutato in relazione al valore del maltolto e deve essere lievissimo; la restituzione dei beni o il mancato definitivo impossessamento non escludono la necessità di valutare il valore del bene sottratto.
vizi rilevanti per il ricorso per cassazione
Una generica non condivisione del metodo valutativo non integra un vizio deducibile in cassazione in assenza dell'indicazione di specifiche violazioni di legge o carenze motivazionali.
condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche indicate nel dispositivo.
Massime di principio
- L'aggravante della destrezza può essere riconosciuta quando l'agente realizza un'azione fulminea idonea a eludere le naturali difese della vittima.
- La censura sulla qualificazione del fatto come furto con strappo è inammissibile se non si confronta specificamente con la motivazione di merito relativa alla dinamica dell'azione e alla violenza esercitata sulla persona offesa.
- Ai fini dell'attenuante del danno di speciale tenuità, il danno deve essere lievissimo ed essere valutato con riferimento al valore del maltolto, indipendentemente dalla successiva restituzione del bene o dal mancato definitivo impossessamento dell'agente.
- Quando sono contestati più reati, la valutazione del danno ai fini dell'attenuante deve riguardare il danno complessivo riferibile a ciascun singolo reato, non la somma dei danni derivanti da tutti i reati.
- In cassazione è inammissibile la doglianza meramente reiterativa di questioni già adeguatamente esaminate dal giudice di merito, così come la contestazione generica della valutazione delle prove priva dell'indicazione di specifici vizi motivazionali o di decisivi travisamenti.
- La censura sulla responsabilità penale non è ammissibile quando si limita a esprimere dissenso rispetto al metodo valutativo senza indicare concreti vizi rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
Come è indicizzato
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