Cassazione Penale, Sentenza n. 00011/2026 del 02/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di revisione della sentenza irrevocabile di condanna per il delitto previsto dall'art. 5-septies d.l. n. 167/1990, basata su documenti sopravvenuti (venuti in disponibilità del condannato il 14/11/2023). La difesa sosteneva che i nuovi documenti provavano che le consistenti compravendite fra Cerea e la Trust Fine Art s.a. erano state comunicate dall'imputato al proprio legale, ma poi eliminate dalla documentazione trasmessa all'Agenzia delle entrate su iniziativa esclusiva del professionista (avv. Cavallaro). Di conseguenza, la mail del 26/04/2016 con la quale il difensore attestava che Cerea non aveva alcun ruolo nella T.F.A. sarebbe riconducibile a un intervento autonomo del professionista e non alla volontà del contribuente; ciò comporterebbe che l'ultima manifestazione di mendacio non sarebbe imputabile a Cerea, anticipando la cessazione dell'abitualità e determinando l'estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la prova documentale è 'nuova' ma non idonea a ribaltare il quadro probatorio alla base della condanna definitiva. Il giudice ha richiamato i criteri di ammissibilità della revisione (elementi nuovi, estranei e tali da poter, da soli o congiunti ad altri, determinare il proscioglimento) e ha ritenuto che i documenti prodotti non dimostrano che la dichiarazione mendace del 26/04/2016 non sia riconducibile a Cerea. La motivazione sottolinea l'esistenza di elementi istruttori (intercettazioni, rapporto continuativo e istruzioni date a terzi, ruolo di fatto in T.F.A.) che rendono coerente l'attribuzione della condotta mendace al ricorrente. Per l'inammissibilità del ricorso il condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e all'onere ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con legge 4 agosto 1990, n. 227, art. 5-septies
Delitto relativo alla esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi ovvero di dati non rispondenti al vero nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria; la fattispecie può avere natura eventualmente abituale e il reato si considera consumato con l'ultimo atto mendace quando vi è reiterazione
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, artt. 5-quater e 5-octies
Disciplinano la procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure); la Corte ha interpretato la procedura come amministrativa che si avvia con la domanda e che rimane aperta, consentendo la produzione di informazioni successive alla domanda
decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, art. 5-septies, comma 2
Prevede che nell'ambito della procedura il contribuente rilasci al professionista una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che gli atti e i dati consegnati non sono falsi; la Corte ha valutato la portata di tale dichiarazione nella ricostruzione della responsabilità
codice di procedura penale, art. 636
Disciplina il procedimento di revisione e gli adempimenti del giudice d'appello investito dell'istanza; la Corte territoriale ha proceduto secondo questa norma
codice di procedura penale, art. 630 lett. c)
Individua le prove nuove rilevanti per la revisione; la Corte di Cassazione ha richiamato i criteri di novità, estraneità e idoneità a ribaltare la sentenza irrevocabile
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere per il ricorrente, responsabile della causa di inammissibilità, di versare una somma destinata alle spese; la Corte ha disposto l'onere in favore della parte resistente
Cassazione, Sez. 3, sent. n. 2559/2024 (richiamata)
Il delitto di esibizione o trasmissione di atti o documenti falsi ovvero di dati non rispondenti al vero... ha natura di reato eventualmente abituale, potendosi risolvere sia in un'unica condotta... sia nella reiterazione di più condotte omogenee...
Massima utilizzata per stabilire che, quando il reato è eventualmente abituale, la prescrizione decorre dall'ultimo atto mendace; nel caso in esame la Cassazione aveva già ritenuto che l'ultima condotta rilevante fosse del 26/04/2016
Massime di principio
- La revisione penale richiede elementi nuovi, estranei e idonei, da soli o congiuntamente a quelli preesistenti, a ribaltare il giudizio di colpevolezza; mera possibilità o dubbio non è sufficiente.
- Se il reato ha natura eventualmente abituale, la prescrizione decorre dall'ultimo atto che ha mantenuto l'abitualità; per spostare la decorrenza del termine prescrizionale la prova nuova deve persuadere che l'ultimo atto mendace non sia imputabile all'imputato.
- Documenti che dimostrano che il cliente informò il proprio avvocato di operazioni non equivalgono automaticamente a prova che il professionista agì in modo autonomo nel trasmettere informazioni false; occorre dimostrare il rapporto di causalità e la concreta esclusione della volontà o del controllo del cliente su quanto trasmesso.
- La continuità del rapporto fiduciario, intercettazioni o altre prove che evidenziano istruzioni del cliente a terzi sono elementi che indeboliscono la tesi della iniziativa autonoma del difensore.
- In sede di revisione la difesa deve non solo allegare elementi nuovi ma spiegare analiticamente e convincente il nesso probatorio tra i nuovi documenti e l'esito favorevole richiesto (ad esempio, dimostrare che la dichiarazione mendace non è mai stata riferita o approvata dal cliente).
- Per evitare il rischio che una nuova prova venga ritenuta insufficiente, è utile documentare chiaramente la catena di comunicazioni, le versioni originali dei documenti trasmessi all'amministrazione e le differenze con quelli eventualmente prodotti dal professionista.
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