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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04789/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un unico motivo, vizio di motivazione in tutte le sue forme e violazione di legge in relazione all'aumento di pena applicato per la ritenuta continuazione tra i reati contestati. Sosteneva, in sostanza, che la quantificazione sanzionatoria fosse errata nella parte in cui avrebbe dovuto tener conto dell'aumento per i reati satellite. La Corte di cassazione ha però rilevato che la pena era stata determinata dalla Corte d'appello solo con riferimento al reato più grave di rapina e che non era stato applicato alcun aumento sanzionatorio per gli altri reati, con conseguente mancanza di concreto interesse alla censura.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato e, comunque, privo di concreto interesse: la doglianza sull'aumento per continuazione era smentita dal fatto che la Corte territoriale aveva commisurato la pena soltanto sul reato più grave, senza aumenti per i reati satellite. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    La continuazione è richiamata solo indirettamente come criterio di aumento della pena per i reati satellite; nel caso concreto, la Corte osserva che tale aumento non è stato applicato.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso deduceva vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte reputa la censura manifestamente infondata e priva di interesse.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sull'aumento di pena per continuazione è inammissibile o comunque priva di interesse quando dal provvedimento impugnato risulta che la pena sia stata determinata esclusivamente sul reato più grave, senza applicazione di aumenti per i reati satellite.
  • Per configurare un utile motivo di ricorso in tema di trattamento sanzionatorio, il ricorrente deve individuare un effettivo pregiudizio derivante dalla decisione impugnata; in assenza di un concreto aggravamento della pena, la doglianza è priva di interesse.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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