Cassazione Penale, Sentenza n. 18816/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di La Spezia che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (16/10/2024) ex artt. 240-240bis c.p. e artt. 12bis, 12ter d.lgs. 74/2000. Il ricorrente deduceva che egli era indagato solo per il reato di cui all'art. 416, commi 2 e 5, c.p., quale prestanome della Impianti S&N s.r.l., e non era stato contestato di reati tributari: perciò sosteneva che, mancando la contestazione tributaria nei suoi confronti, il sequestro relativo al denaro della società (diretto e per equivalente) avrebbe dovuto essere annullato. Lamentava inoltre incoerenza del provvedimento di riesame che aveva restituito i veicoli ma non il denaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del ricorrente. Ha ritenuto che i beni oggetto di sequestro (in particolare il denaro) erano nella titolarità della Impianti S&N s.r.l. e che il ricorrente, agendo in proprio e non anche quale legale rappresentante munito di procura speciale della società, non aveva titolo per impugnare il provvedimento volto alla restituzione di beni di terzi. La Corte ha richiamato giurisprudenza costante secondo cui l'indagato non titolare del bene ha legittimazione a proporre riesame solo se vanti un interesse concreto ed attuale, corrispondente al diritto alla restituzione della cosa. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto come inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Reato contestato (associazione di tipo mafioso). Usato per qualificare l'indagine nei confronti del ricorrente quale presunto prestanome.
Norme richiamate come base giuridica del sequestro preventivo collegato ai reati contestati.
artt. 12-bis e 12-ter d.lgs. 74/2000
Norme tributarie richiamate nel decreto di sequestro per i reati tributari contestati agli indagati (sequestro per reati fiscali e confisca per equivalente).
Norme sulle impugnazioni cautelari reali citate dalla Corte quale fondamento del principio sull'interesse all'impugnazione per la restituzione dei beni.
Richiamato quale norma generale sull'interesse ad impugnare, con riferimento alla necessità di un interesse concreto e attuale.
art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Richiamato come norma generale sulle impugnazioni che richiede un interesse all'impugnazione.
Norma richiamata per l'applicazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e giustificare la condanna pecuniaria.
Massime di principio
- Solo il titolare del bene sottoposto a sequestro o il suo legale rappresentante munito di procura speciale ha, di regola, interesse concreto e attuale a proporre ricorso per la restituzione del bene; un indagato non proprietario deve dimostrare un interesse specifico alla restituzione.
- Se il bene è formalmente intestato a una società, l'impugnazione per la restituzione deve essere proposta dalla società o dal suo rappresentante munito di procura speciale; l'impugnazione promossa in proprio dall'indagato è normalmente inammissibile per carenza di legittimazione.
- La sussistenza di una contestazione di reati tributari nei confronti del singolo può essere rilevante per giustificare il sequestro per equivalente sul denaro; tuttavia, l'assenza di tale contestazione sul soggetto che impugna non conferisce automaticamente interesse all'impugnazione se non è titolare del denaro.
- In casi di beni formalmente intestati a terzi ma effettivamente nella disponibilità dell'indagato, è necessario provare la titolarità effettiva o altri elementi che giustifichino l'interesse alla restituzione (es. prova di proprietà effettiva o gestione esclusiva).
- Chi impugna deve curare la forma di rappresentanza: se agisce per conto di una persona giuridica, occorre procura speciale; in assenza, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18798/2025 del 20/05/2025
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18799/2025 del 20/05/2025
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18800/2025 del 20/05/2025
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18804/2025 del 20/05/2025
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18805/2025 del 20/05/2025
- Sentenza penale · 20 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18806/2025 del 20/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →