Sentenza n. 1608/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'accertamento dell’erroneità della somma di euro 59.425,07 pretesa dal Comune di Bologna per Quota costo costruzione, U1, U2, Monetizzazioni parcheggi e verde e di cui al provvedimento Rif. P.G. 334717/2020, la declaratoria della non debenza della ridetta somma e la condanna del Comune alla restituzione della somma; per l’annullamento e/o disapplicazione del provvedimento Rif. P.G. 334717/2020 e in parte qua della Delibera di Consiglio Comune di Bologna numero rep. DC/92/2019 e dei relativi Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4 e di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di conguaglio degli oneri e delle monetizzazioni connessa alla SCIA in variante per il cambio d’uso da sportello bancario a negozio, nonché, in parte qua, la deliberazione comunale recante i relativi criteri
Esito
Favorevole al ricorrente (operatori economici)
Prevale il privato
La controversia
Le società hanno impugnato la richiesta comunale di € 59.425,07, composta da quota del costo di costruzione (€ 22.268,95), U1 (€ 2.028,71), U2 (€ 2.625,39), monetizzazione dei parcheggi (€ 10.484,52) e monetizzazione del verde (€ 22.017,49). La somma era stata richiesta in relazione alla SCIA e alla successiva variante per il cambio d’uso, senza opere, da sportello bancario (uso 3b, categoria direzionale) a negozio di vicinato per la vendita di abbigliamento e accessori usati (uso 4d, categoria commerciale); le ricorrenti avevano pagato con riserva. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 19 d.P.R. 380/2001, dell’art. 28 l.r. Emilia-Romagna 15/2013 e del Regolamento edilizio tipo, sostenendo che il passaggio tra i due usi non comporta un aumento delle dotazioni territoriali: per i parcheggi la dotazione richiesta scende dal 40% al 20% della superficie utile e per il verde resta al 60%. Con il secondo motivo hanno lamentato, oltre alla violazione delle medesime norme, difetto di motivazione sui criteri di calcolo, impossibilità di comprendere il ragionamento seguito dal Comune e violazione dei principi di collaborazione e buon andamento. Con il terzo motivo hanno contestato i valori immobiliari utilizzati, deducendo travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, sviamento, difetto di istruttoria e di motivazione. Con il quarto motivo hanno denunciato la violazione della deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 186/2018 e della determinazione dirigenziale n. 423680/2018, oltre a difetto di istruttoria e motivazione. Con il quinto motivo hanno contestato la deliberazione comunale n. DC/92/2019 nella parte in cui aveva aumentato del 15% i valori unitari U1 e U2, invocando le leggi regionali n. 24/2017 e n. 15/2013 e la deliberazione regionale n. 186/2018.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso sulla base delle prime due censure, esaminate congiuntamente; non ha esaminato autonomamente i motivi terzo, quarto e quinto. Ha rilevato che il passaggio dall’uso direzionale 3b all’uso commerciale 4d non determina, secondo le dotazioni previste dall’art. 28 RUE, un incremento delle dotazioni territoriali: la dotazione per i parcheggi pubblici passa dal 40% al 20% della superficie utile e quella per il verde rimane invariata al 60%. Poiché l’art. 28, comma 5, l.r. Emilia-Romagna 15/2013 subordina il reperimento di ulteriori dotazioni e il versamento della differenza degli oneri all’aumento del carico urbanistico, in assenza di tale presupposto manca il fondamento giuridico della pretesa. Il provvedimento, inoltre, si limitava a riferire che il campionamento della SCIA aveva portato a un importo maggiore, senza spiegare perché fosse ravvisabile un aggravio del carico urbanistico né indicare i criteri di calcolo. Le spiegazioni fornite dal Comune nella memoria difensiva del 22 luglio 2024 non potevano integrare postumamente la motivazione dell’atto. Il TAR ha quindi annullato la richiesta di conguaglio e disposto che il Comune si ridetermini alla luce dei criteri indicati, ricalcolando gli oneri e procedendo all’eventuale restituzione delle somme non dovute. Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 l.r. Emilia-Romagna 15/2013
Anche l'art. 28, comma 5, della L.R. Emilia-Romagna n. 15/2013 subordina sia il reperimento delle ulteriori dotazioni territoriali sia il versamento della differenza degli oneri di urbanizzazione all’ipotesi in cui la nuova destinazione d’uso determini un aumento del carico urbanistico.
Il reperimento di ulteriori dotazioni territoriali e il pagamento della differenza degli oneri di urbanizzazione sono dovuti solo se il mutamento di destinazione d’uso determina un aumento del carico urbanistico.
La pretesa comunale non è supportata da alcuna motivazione in merito ai criteri di calcolo adottati dal Comune per la determinazione delle somme pretese: risulta quindi fondato anche il secondo motivo, in cui si lamenta il difetto di motivazione.
La richiesta di oneri deve indicare in modo comprensibile i criteri di calcolo e le ragioni della pretesa; la motivazione carente non può essere integrata successivamente con scritti difensivi.
Massime di principio
- Il pagamento della differenza degli oneri di urbanizzazione e il reperimento di ulteriori dotazioni territoriali in caso di mutamento di destinazione d’uso presuppongono un aumento del carico urbanistico; se le dotazioni richieste per la nuova destinazione non sono maggiori di quelle previste per la destinazione precedente, la pretesa economica non può fondarsi su tale presupposto.
- Il provvedimento che quantifica oneri connessi a un cambio di destinazione d’uso deve rendere conoscibili i criteri di calcolo e spiegare le ragioni per cui ricorrono i presupposti della maggiore debenza, incluso l’eventuale aumento del carico urbanistico.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata postumamente mediante le argomentazioni contenute negli scritti difensivi dell’amministrazione.
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