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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34618/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggior reddito nei confronti di un contribuente sulla base della disponibilità di beni e incrementi patrimoniali riferiti agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008. Il contribuente aveva resistito sostenendo di avere fatto rientrare dall'estero, nel dicembre 2009, somme oggetto di emersione ai sensi del c.d. scudo fiscale (d.l. n. 78/2009), producendo documentazione di versamenti effettuati all'estero negli anni 2007 e 2008. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo precluso l'accertamento per il periodo anteriore al 31 dicembre 2008, e la CTR aveva confermato. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 13-bis d.l. n. 78/2009, dell'art. 14 d.l. n. 350/2001 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la preclusione derivante dallo scudo fiscale operi solo per gli imponibili rappresentati da somme e attività costituite all'estero e rimpatriate, non già per beni acquistati in Italia e non provati come finanziati da quelle somme.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la disciplina dello scudo fiscale preclude l'accertamento solo con riferimento alle somme e alle attività finanziarie costituite all'estero e oggetto di rimpatrio, non anche rispetto a beni o disponibilità detenuti in Italia e non dichiarati. Nel caso concreto, i mezzi di trasporto di lusso contestati non risultavano acquistati con le somme estere successivamente rimpatriate nel 2009; pertanto l'Ufficio poteva legittimamente richiedere al contribuente una prova diversa e ulteriore rispetto ai soli versamenti esteri e al successivo rimpatrio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. n. 78/2009

    La preclusione all'accertamento operante per effetto dello scudo fiscale riguarda soltanto le somme e le attività oggetto di emersione/rimpatrio, non qualsiasi ricchezza non dichiarata del contribuente.

  • art. 14 d.l. n. 350/2001

    La causa di preclusione dell'accertamento tributario è limitata agli imponibili rappresentati da somme e attività costituite all'estero e rimpatriate.

  • art. 2697 c.c.

    Restava a carico del contribuente fornire prova idonea a collegare i beni contestati alle somme emerse con lo scudo fiscale, non essendo sufficiente la sola documentazione del versamento e del rimpatrio delle somme estere.

Massime di principio

  • La disciplina dello scudo fiscale produce un effetto preclusivo all'accertamento tributario solo nei limiti oggettivi delle somme e delle attività costituite all'estero e regolarizzate, senza estendersi automaticamente ad altri beni o incrementi patrimoniali del contribuente.
  • Quando l'Ufficio contesta beni o disponibilità detenuti in Italia, il contribuente non può limitarsi a dimostrare il precedente possesso di capitali esteri e il loro successivo rimpatrio, ma deve provare il nesso concreto tra tali somme e gli acquisti o incrementi patrimoniali contestati.
  • L'onere della prova sull'effettiva riferibilità del bene contestato alle attività oggetto di emersione grava sul contribuente che invochi la preclusione da scudo fiscale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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