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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09575/2024 del 09/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società editoriale per il pagamento del corrispettivo di servizi editoriali forniti sulla base di uno o più contratti. Il debitore ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e, dopo il rigetto in primo grado, ha appellato la decisione. In appello ha contestato la validità di una scrittura privata contrattuale, sostenendo che la querela di falso proposta contro il documento non fosse tardiva e che, comunque, la controparte non avesse assolto l’onere di produrre l’originale o di dimostrare la conformità della copia all’originale. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione degli artt. 221, 222, 223, 313 c.p.c. e 2719 c.c., lamentando che la querela di falso fosse stata ritenuta erroneamente tardiva e che la scrittura disconosciuta fosse stata considerata efficace senza verificazione. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, perché la sentenza d’appello si sarebbe limitata a riprodurre la decisione del giudice di pace senza confrontarsi con i motivi di appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha chiarito che disconoscimento della scrittura privata e querela di falso sono istituti diversi: il primo va esercitato nei termini di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., mentre la querela di falso è proponibile in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell’art. 221 c.p.c. Il Tribunale aveva errato nel considerare tardiva e quindi inammissibile la querela di falso solo perché proposta con memoria autorizzata, sovrapponendo impropriamente i due istituti. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa è stata rinviata al Tribunale di Milano, in persona di altro magistrato, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    Consente alla parte di stare in giudizio personalmente, come avvenuto per il ricorrente.

  • art. 320 c.p.c.

    È richiamato per individuare l’udienza nella quale era stata proposta la querela di falso, ma la sua utilizzazione dal giudice di merito è stata ritenuta non decisiva ai fini della proponibilità della querela stessa.

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    Regolano il disconoscimento della scrittura privata e della sottoscrizione, che deve avvenire entro la prima udienza o la prima risposta successiva alla produzione del documento.

  • art. 221 c.p.c.

    Stabilisce che la querela di falso è proponibile in ogni stato e grado del giudizio; non può quindi essere dichiarata tardiva per il solo momento processuale in cui viene proposta.

  • art. 222 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme sulla falsità documentale.

  • art. 223 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme sulla falsità documentale.

  • art. 313 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso insieme alle altre norme sulla falsità documentale.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato per la disciplina probatoria della copia fotostatica conforme all’originale; la censura del ricorrente verteva anche sulla mancata prova della conformità della copia prodotta.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della scrittura privata e la querela di falso hanno natura, funzione ed effetti diversi: il primo mira a contestare l’autenticità della sottoscrizione nei termini processuali previsti, mentre la seconda è lo strumento per rimuovere definitivamente l’efficacia probatoria del documento, anche con efficacia erga omnes.
  • La querela di falso può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio; non può essere dichiarata tardiva per il solo fatto di essere stata formulata con memoria o in una fase successiva rispetto alla prima difesa utile prevista per il disconoscimento.
  • La preclusione derivante dall’avvenuto giudizio di verificazione opera solo nei limiti dell’accertamento già coperto da giudicato e soltanto quando la querela miri a rimettere in discussione la medesima autenticità già decisa; non impedisce invece la querela diretta a contestare altri profili di falsità del documento.
  • Quando una copia di documento è prodotta in giudizio, la parte destinataria può anche proporre direttamente querela di falso senza dover necessariamente procedere prima al disconoscimento della conformità all’originale, se intende contestarne la genuinità in modo definitivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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