Cassazione Civile, Ordinanza n. 34872/2025 del 30/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing stipulato nel 2004. La società utilizzatrice ha chiesto l'accertamento della nullità della clausola che indicava il tasso leasing, sostenendo che nel contratto fosse stato riportato un valore non corrispondente al T.I.A. (Tasso interno di attualizzazione), che secondo la disciplina di settore avrebbe dovuto essere indicato. In primo grado la domanda è stata respinta; in appello è stato confermato il rigetto, ritenendo equivalenti T.I.A. e tasso leasing, distinti dal T.A.N., e affermando che il tasso risultava comunque determinabile dai parametri contrattuali, con esclusione dell'applicazione dell'art. 1419 c.c. e della sanzione sostitutiva invocata. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 111 Cost., poiché la corte territoriale avrebbe risolto la questione con un richiamo apodittico a un precedente senza spiegare perché non fosse applicabile l'art. 117 t.u.b.; 2) violazione dell'art. 117, comma 4, t.u.b., sostenendo che nei contratti di leasing debba essere indicato il T.I.A. e che l'omissione o l'erronea indicazione comporti la sostituzione del tasso con il tasso BOT; 3) violazione degli artt. 117 t.u.b. e 1418 c.c., per non avere la corte d'appello tratto le corrette conseguenze dalla indicazione di un tasso diverso dal T.I.A. e per avere ritenuto determinabile il tasso, nonostante l'asserita mancanza di dati essenziali. Sono stati proposti anche un quarto e un quinto motivo, poi dichiarati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata non fosse apparente ma avesse effettivamente esaminato le questioni rilevanti. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo nei limiti della motivazione, osservando che la corte territoriale aveva errato nel verificare la determinabilità per relationem del tasso dell'operazione sulla base di riferimenti generici e di parametri variabili non chiaramente richiamati. La Cassazione ha ribadito che, nei contratti bancari e di leasing, il tasso può essere validamente determinato anche per relationem, ma solo se i criteri e gli elementi esterni richiamati siano oggettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del tasso e non rimessi alla discrezionalità di una parte; nel caso concreto, la Corte d'appello non aveva accertato in modo adeguato se l'utilizzatore fosse stato posto in condizione di conoscere con ordinaria diligenza e senza incertezze le modalità di determinazione del tasso. Per effetto dell'accoglimento dei motivi secondo e terzo, i motivi quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, sesto comma, Cost.
La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta un semplice difetto di sufficienza.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale invocato per denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione.
Impone l'indicazione del tasso di interesse e degli altri prezzi/condizioni; l'obbligo può essere assolto anche mediante determinazione per relationem, purché il tasso sia ricavabile da elementi oggettivi e individuabili.
La sanzione sostitutiva opera solo quando manchi la pattuizione del tasso o quando il suo contenuto non sia determinabile secondo criteri oggettivi; non quando il tasso sia comunque desumibile dal contratto.
Richiamato dalla ricorrente in collegamento alla disciplina del tasso; la Corte lo menziona nel contesto dell'asserita applicazione della disciplina sostitutiva.
L'oggetto della pattuizione sugli interessi è sufficientemente determinato se il tasso è desumibile dal contratto con ordinaria diligenza, senza margini di incertezza o discrezionalità.
Invocato per sostenere la nullità della clausola; la Corte non accoglie la tesi perché il punto decisivo è la verificabilità della determinabilità del tasso e non la mera difformità formale.
Richiamato dalla corte di merito per escludere la sostituzione ex lege della clausola sugli interessi secondo il meccanismo di nullità parziale.
Prospettato nel quinto motivo, poi assorbito, in relazione alla correttezza nell'esecuzione del rapporto.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel sindacato di legittimità, la motivazione della sentenza è nulla solo se manca in senso grafico o logico-giuridico, oppure se è meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è sufficiente lamentare che la motivazione sia sintetica o non esaustiva.
- Nei contratti bancari e di leasing, l'obbligo di indicare il tasso di interesse non richiede necessariamente una indicazione numerica autonoma nel testo contrattuale, purché il tasso sia determinabile per relationem attraverso elementi oggettivi, chiaramente richiamati e non rimessi alla discrezionalità del predisponente.
- La sanzione sostitutiva prevista dalla disciplina del testo unico bancario non si applica quando la clausola sugli interessi, pur non formulata in modo ideale, consenta comunque all'utilizzatore di ricavare con ordinaria diligenza il costo effettivo dell'operazione.
- Ai fini della validità della pattuizione sugli interessi, il giudice deve verificare in concreto se i rinvii contrattuali e i dati forniti siano sufficientemente specifici e univoci da rendere conoscibile il tasso; non basta richiamare parametri generici o formule contrattuali non chiaramente individuabili.
- La corretta qualificazione del tasso nei contratti di leasing richiede di distinguere tra T.I.A., Tasso leasing e T.A.N., ma la rilevanza giuridica della difformità dipende dalla concreta determinabilità del costo dell'operazione e dalla trasparenza del regolamento contrattuale.
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