Cassazione Penale, Ordinanza n. 10842/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Dal testo risulta che il solo motivo di ricorso era generico e sostanzialmente diretto a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, contestando l'apprezzamento delle prove testimoniali compiuto dai giudici di merito e insistendo, inoltre, sulla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte rileva che le censure riproducevano questioni già esaminate e disattese in appello e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, né individuavano specifici travisamenti delle emergenze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e perché riproduttivo di doglianze già vagliate e respinte dalla Corte d'appello. Ha ritenuto che la motivazione di merito fosse sorretta da corretti argomenti giuridici e logici e da convergenti prove testimoniali idonee a integrare, sul piano oggettivo e soggettivo, il delitto contestato. Conseguentemente ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; nulla è stato liquidato alla parte civile.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ritenuto integrato sulla base delle prove testimoniali e degli accertamenti di merito.
Richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
La difesa ne lamentava la mancata applicazione; la Corte non accoglie la doglianza, ritenendola assorbita nella declaratoria di inammissibilità e comunque non confrontata con la motivazione di merito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, salvo la deduzione di specifici travisamenti delle emergenze processuali rilevanti.
- Quando la decisione di merito sia sorretta da un apparato argomentativo logico e giuridico fondato su prove convergenti, la contestazione meramente assertiva dell'apprezzamento probatorio non è idonea a scalfirla.
- La censura sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto deve essere sviluppata in modo specifico e correlato alla motivazione della sentenza impugnata; altrimenti non può superare il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che, per le caratteristiche del rito e del caso concreto, non vi sia spazio per liquidazioni in favore della parte civile.
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