Cassazione Penale, Ordinanza n. 10746/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza affrontare il merito delle censure. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati a lui ascritti. L'imputato proponeva poi personalmente ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché dichiarato inammissibile: la Corte ha rilevato che, nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto personalmente dall'imputato non è consentito alla luce dell'art. 613 c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017.
Norme richiamate
nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017
Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dall'imputato, poiché è richiesta la legittimazione secondo la disciplina vigente dopo la riforma del 2017.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando la legge richiede una diversa modalità di proposizione o una specifica legittimazione tecnica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente, salvo diversa disciplina, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso è definito per ragioni processuali di legittimazione, la Corte non esamina il merito della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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