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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10807/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità del motivo, rilevando che la doglianza sul divieto di reformatio in peius non conteneva alcun confronto con la motivazione della sentenza di appello, che aveva già comportato una sensibile diminuzione della pena. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, deducendo un vizio relativo al divieto di reformatio in peius. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge tuttavia che la censura è stata ritenuta del tutto generica, perché non si confrontava con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, la quale aveva comunque ridotto in modo significativo il trattamento sanzionatorio rispetto al primo grado (da due anni e due mesi di reclusione a un anno e dieci mesi di reclusione).

Norme richiamate

  • divieto di reformatio in peius

    La censura è stata reputata inammissibile perché formulata in modo generico e priva di confronto con la motivazione della sentenza impugnata; dalla decisione emerge che non ricorreva una illegittima aggravamento del trattamento sanzionatorio, essendo stata la pena invece ridotta in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la deduzione del divieto di reformatio in peius deve essere specifica e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o apodittica è inammissibile per genericità.
  • Non vi è violazione del divieto di reformatio in peius quando la decisione di appello riduce il trattamento sanzionatorio rispetto al primo grado.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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