Cassazione Penale, Ordinanza n. 10808/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione è fondata sull'assenza di deduzione della censura nei precedenti gradi e sull'avvenuta considerazione, da parte del giudice di merito, delle condizioni personali dell'imputato nel trattamento sanzionatorio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 08/05/2024 chiedendo una maggiore mitigazione del trattamento sanzionatorio in ragione della riconosciuta attenuante di cui all'art. 89 c.p. Il motivo era volto, in sostanza, a ottenere un ulteriore contenimento della pena. La Corte rileva però che la doglianza non era stata dedotta in appello né nelle conclusioni dinanzi al giudice di merito e che, comunque, la sentenza impugnata aveva già valorizzato ampiamente le condizioni personali dell'imputato ai fini della determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 89 c.p.
L'attenuante del vizio parziale di mente è richiamata dal ricorrente come presupposto per una maggiore mitigazione della pena, ma la Corte osserva che la sua deduzione non era stata proposta in appello e che, in ogni caso, il giudice di merito aveva già considerato le condizioni personali dell'imputato ai fini del trattamento sanzionatorio.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta censure non dedotte in appello o non devolute nelle conclusioni dinanzi al giudice di merito, specie quando esse mirino a ottenere una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio.
- La richiesta di ulteriore mitigazione della pena è inammissibile se la sentenza impugnata ha già tenuto conto, in modo adeguato, delle condizioni personali dell'imputato nella determinazione della sanzione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei casi previsti dalla legge.
Come è indicizzato
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