Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10756/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché le censure non rientravano nei casi tassativi previsti per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo la decisione senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato la pena concordata in relazione al concorso nel reato di tentato furto aggravato. Il ricorso denunciava vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 62, primo comma, n. 6, c.p. e all'art. 62-bis c.p., contestando il giudizio di equivalenza con cui erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che la doglianza era formulata in modo generico e, comunque, fuori dai limiti dei motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 6, c.p.

    Richiamato dal ricorrente come parametro della censura sulle attenuanti, ma la doglianza è ritenuta estranea ai motivi impugnatori consentiti contro il patteggiamento.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente per contestare il giudizio di equivalenza sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte non entra nel merito perché il motivo è inammissibile.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Le impugnazioni contro la sentenza di patteggiamento sono ammesse solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 444 c.p.p.

    Nel patteggiamento la sentenza che recepisce l'accordo tra le parti è considerata sufficientemente motivata se contiene una succinta descrizione del fatto, la corretta qualificazione giuridica, il richiamo all'art. 129 c.p.p. e la verifica della congruità della pena.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato quale controllo necessario per escludere la ricorrenza di cause di proscioglimento evidenti.

  • art. 27 Cost.

    La pena patteggiata deve risultare congrua ai fini e nei limiti costituzionali di funzione rieducativa.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • Nel giudizio definito ex art. 444 c.p.p. la motivazione della sentenza può essere sintetica, purché dia conto della descrizione del fatto, della corretta qualificazione giuridica, del controllo ex art. 129 c.p.p. e della congruità della pena.
  • Le doglianze che investono il trattamento sanzionatorio o il giudizio di bilanciamento delle circostanze, se non si traducono in deduzione di illegalità della pena, non sono deducibili come motivi di ricorso contro il patteggiamento.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può provvedere senza formalità di procedura e condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.