Cassazione Penale, Ordinanza n. 10804/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per genericità originaria della richiesta di pena sostitutiva, il secondo per indebita richiesta di rivalutazione del fatto in sede di legittimità e il terzo perché la pena risultava adeguatamente motivata e conforme a legge.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 24/06/2024 articolando tre motivi. Con il primo ha lamentato la mancata considerazione della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva; la Corte di cassazione ha però rilevato che la richiesta era stata formulata in modo del tutto generico nelle conclusioni inviate per l'udienza cartolare, senza indicare il caso concreto, le finalità della pena sostitutiva né le modalità necessarie per conseguirle, sicché la domanda era originariamente inammissibile. Con il secondo motivo il ricorrente mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione del materiale probatorio; il Collegio ha ritenuto che ciò fosse precluso in cassazione, poiché la motivazione della sentenza di merito era immune da vizi logici e giuridici. Con il terzo motivo il ricorrente contestava il trattamento sanzionatorio, ma la pena è stata ritenuta congruamente motivata in relazione alle modalità del fatto e alla non lieve entità del danno.
Norme richiamate
La sentenza applica la regola per cui il ricorso inammissibile comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 12872 del 19/01/2017, Sez. U, Punzo
È richiamato il principio di diritto sulla necessaria specificità della richiesta di sostituzione della pena detentiva, la cui genericità integra una causa di inammissibilità originaria rilevabile anche in cassazione.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
È richiamato il principio secondo cui è preclusa alla Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto e la sostituzione della propria valutazione a quella del giudice di merito.
Massime di principio
- La richiesta di applicazione di una pena sostitutiva deve essere specifica e circostanziata: occorre indicare il caso concreto, le finalità perseguite e le modalità ritenute idonee a conseguirle; una domanda generica è originariamente inammissibile e il vizio può essere rilevato anche in cassazione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia logicamente e giuridicamente coerente.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è infondata quando la pena risulti motivata in relazione alle modalità del fatto e alla gravità del danno, secondo criteri conformi alla legge e alla logica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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