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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10806/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Catania deducendo motivi che la Cassazione qualifica come non consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito. Dalla motivazione emerge che il punto centrale riguardava la dosimetria della pena e, in particolare, l'applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. La Corte territoriale aveva valorizzato i plurimi precedenti della imputata e il fatto che, poco tempo prima del reato oggetto del giudizio, la stessa aveva beneficiato della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per altro delitto di evasione, traendone un indice di accresciuta pericolosità. Il ricorso, dunque, contestava sostanzialmente la valutazione di merito sulla recidiva e sul trattamento sanzionatorio, senza introdurre censure dotate di autonoma rilevanza di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero ripetitivi di doglianze già vagliate e disattese dalla Corte di appello con argomentazione giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità, in particolare quanto alla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Conseguentemente ha applicato le statuizioni ex art. 616 c.p.p., condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    la precedente applicazione della causa di non punibilità per altro reato di evasione è stata valorizzata come elemento sintomatico di recidiva e di accresciuta pericolosità della imputata

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni sulle spese processuali e sulla somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso che si risolvano nella mera riproposizione di censure già compiutamente esaminate e disattese dal giudice di merito, quando la motivazione di quest'ultimo sia giuridicamente corretta e priva di manifeste illogicità.
  • La valutazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale può essere sorretta dal richiamo ai precedenti penali dell'imputato e alla vicinanza temporale rispetto a precedenti benefici o non punibilità, se tali elementi sono ritenuti indicativi di accresciuta pericolosità.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidivaParticolare tenuità del fatto

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