Cassazione Civile, Ordinanza n. 26228/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto per l'installazione di due cancelli automatici e di un impianto citofonico presso un supercondominio, con prezzo globalmente convenuto e dichiarato dall'appaltatore come fisso, invariabile e globalmente remunerativo, con espressa rinuncia a quanto previsto dagli artt. 1467 e 1664 c.c. Nel corso dell'esecuzione venivano realizzati anche ulteriori lavori: alcuni ordinati dal committente e pagati senza contestazioni, altri invece contestati quanto alla remunerazione. La società appaltatrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo; il supercondominio proponeva opposizione. In primo grado veniva revocato il decreto e riconosciuto solo un credito residuo molto ridotto, per il pagamento di alcune opere impreviste e per la maggiore quantità di ferro impiegata nei cancelli, al netto di quanto già versato in corso di causa. In appello entrambe le parti impugnavano: la Corte territoriale accoglieva l'appello dell'appaltatore quanto alla detrazione del pagamento già eseguito e quanto alla remunerazione di alcuni lavori extracontrattuali o imprevisti, ma accoglieva anche l'impugnazione del committente escludendo il pagamento dei maggiori costi per il ferro, perché relativi a opere previste nel contratto e ricadenti nell'alea concordata. Il supercondominio ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 1659, 1660, 1661 e 2697 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo: la Corte d'appello avrebbe disapplicato il patto di invariabilità del prezzo e l'ampia allocazione del rischio contrattuale, riconoscendo compensi per opere (copertura di buche e allocazione di pali) che, pur consentite dalla committenza, non erano state pattuite come ulteriormente remunerate e dovevano quindi ricadere nello scudo contrattuale; con il secondo motivo denunciava la violazione dell'art. 91 c.p.c. per la statuizione sulle spese, ritenuta incoerente con l'accoglimento di uno dei motivi di gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione o comunque per il nuovo esame nei limiti del motivo accolto, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione valorizza la clausola contrattuale che escludeva qualsiasi integrazione del corrispettivo e ampliava l'alea dell'appalto a corpo, rilevando che tale assetto convenzionale impediva di riconoscere pagamenti ulteriori per lavori eseguiti ma non concordati come extra prezzo.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di varianti e lavori extra rispetto all'oggetto dell'appalto.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della disciplina delle variazioni e dei lavori supplementari nell'appalto.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai lavori non previsti e alla loro remunerabilità.
Richiamato dal ricorrente per contestare la distribuzione dell'onere probatorio sulla debenza dei compensi.
Norma processuale evocata come parametro di deduzione della violazione di legge e dell'omesso esame di un fatto decisivo.
Richiamato nel secondo motivo per censurare la statuizione sulle spese di lite.
Citada nel contratto con rinuncia espressa da parte dell'appaltatore alla sua applicazione, nell'ambito dell'allocazione convenzionale del rischio.
Citada nel contratto con rinuncia espressa da parte dell'appaltatore alla revisione del prezzo e alla disciplina legale delle sopravvenienze dell'appalto.
Richiamato nel testo contrattuale per qualificare il rapporto come aleatorio e per ampliare l'alea tipica dell'appalto a corpo.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto a corpo, le parti possono ampliare convenzionalmente l'alea del rapporto fino a stabilire l'intangibilità assoluta del prezzo, con rinuncia espressa alla revisione del corrispettivo e alle norme sulla sopravvenienza che ne consentano l'adeguamento.
- Quando il contratto prevede che l'appaltatore nulla possa pretendere in aggiunta per qualsiasi ragione o causa e che il prezzo sia globalmente remunerativo, i lavori eseguiti e non espressamente concordati come extra prezzo non possono essere remunerati solo perché resi necessari o consentiti dalla committenza, se rientrano nello scudo contrattuale pattuito.
- In presenza di una clausola contrattuale chiara sull'invariabilità del prezzo e sull'allocazione del rischio, il giudice deve dare prevalenza al contenuto negoziale nella qualificazione della debenza dei compensi per opere ulteriori, evitando di riconoscere somme in contrasto con la pattuizione di alea rafforzata.
- La decisione sulla spettanza del compenso per opere extra o impreviste nell'appalto deve confrontarsi direttamente con il regolamento contrattuale e con la ripartizione pattizia del rischio, non potendosi isolare singole lavorazioni senza verificare se esse siano state effettivamente sottratte alla clausola di intangibilità del prezzo.
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