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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33548/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

La sentenza riguarda quattro ricorsi per cassazione proposti da imputati condannati, in tutto o in parte, dalla Corte d'appello di Roma per reati tributari. A un imputato, indicato come legale rappresentante di una società estera e amministratore di fatto di società italiane, erano contestati l'omessa presentazione di dichiarazioni fiscali e l'infedele dichiarazione, nonché ulteriori reati fiscali; la difesa ha dedotto, tra l'altro, la nullità della citazione in appello per omessa rituale notifica presso il domicilio eletto, vizi motivazionali sulla prova del ruolo gestorio, sull'elemento soggettivo, sull'impiego delle presunzioni tributarie e sulla quantificazione dell'IVA evasa, oltre all'intervenuta prescrizione. A un secondo imputato, legale rappresentante della rappresentanza fiscale italiana della società estera, era contestata l'infedele dichiarazione; egli ha censurato la prova della vendita dei beni, il proprio ruolo, l'elemento soggettivo, la confisca per equivalente, la quantificazione del profitto e il trattamento sanzionatorio, deducendo anche la prescrizione. Un terzo imputato, amministratore di diritto di una società, era stato condannato per omessa dichiarazione e ha contestato la prova del dolo specifico, sostenendo che la mera qualità formale e il ruolo di prestanome non fossero sufficienti, nonché la pena e l'uso delle presunzioni tributarie. Un quarto imputato, legale rappresentante della società cui era riferita un'omessa dichiarazione, ha denunciato la contraddizione tra motivazione e dispositivo quanto alla pena e l'omessa indicazione nel dispositivo della sospensione condizionale. La Corte ha ritenuto fondato il motivo sulla notifica dell'imputato non correttamente citato in appello e ha rilevato, per alcuni capi, la prescrizione maturata durante il giudizio di legittimità. Ha inoltre esaminato la posizione dell'amministratore di diritto e la disciplina dei motivi nuovi, nonché l'errore di quantificazione della pena e la confisca per equivalente.

La decisione

Il ricorso dell'imputato indicato quale amministratore di fatto è stato accolto: la sentenza è stata annullata senza rinvio quanto ai reati di omessa dichiarazione e infedele dichiarazione, estinti per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma quanto al restante reato di omessa dichiarazione, per un nuovo giudizio previa corretta instaurazione del contraddittorio. Il ricorso del legale rappresentante della rappresentanza fiscale è stato accolto: la sentenza è stata annullata senza rinvio per prescrizione del reato e la confisca per equivalente è stata revocata, non essendo applicabile retroattivamente, secondo la ricostruzione adottata dalla Corte, l'interpretazione sfavorevole sulla natura della misura rispetto a fatti anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578-bis c.p.p. Il ricorso dell'amministratore di diritto è stato dichiarato inammissibile: le doglianze sulla consapevolezza e sulla pena miravano a una rivalutazione del merito ed erano comunque infondate o non specifiche; l'inammissibilità ha impedito la rilevazione d'ufficio della prescrizione e ha comportato il pagamento delle spese e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il ricorso dell'ultimo imputato è stato accolto limitatamente alla pena: la pena è stata rideterminata direttamente in un anno e quattro mesi di reclusione, con rigetto nel resto. La sospensione condizionale è stata ritenuta già confermata dalla sentenza d'appello.

Norme richiamate

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 179 c.p.p. per la disciplina delle nullità relative alla citazione dell'imputato.

  • art. 179 c.p.p.

    La mancata effettiva conoscenza del decreto di citazione, in presenza di omessa rituale notificazione, determina una nullità assoluta e insanabile del giudizio di appello.

  • art. 161 c.p.p.

    Il decreto di citazione deve essere notificato presso il domicilio validamente eletto dall'imputato.

  • art. 182 c.p.p.

    Richiamato per il regime decadenziale delle nullità non assolute relative alla notificazione.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato in relazione ai requisiti della motivazione della sentenza e ai denunciati vizi motivazionali.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla valutazione del materiale probatorio e all'uso delle presunzioni tributarie nel processo penale.

  • art. 129 c.p.p.

    La formula di proscioglimento nel merito prevale sulla prescrizione soltanto quando l'innocenza emerga dagli atti in modo evidente e incontrovertibile, senza necessità di ulteriori accertamenti.

  • art. 609 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla preclusione della rilevazione d'ufficio della prescrizione dopo la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di esenzione da colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 620 c.p.p.

    Consente alla Corte di cassazione di rideterminare direttamente la pena quando l'errore sia determinabile sulla base delle statuizioni dei giudici di merito.

  • art. 4 d.lgs. n. 74/2000

    Disciplina il reato di dichiarazione infedele, la cui consumazione è individuata nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Disciplina l'omessa presentazione della dichiarazione; la responsabilità dell'amministratore di diritto può essere desunta dalla consapevolezza degli oneri fiscali e dell'illiceità dell'attività societaria.

  • art. 17 d.lgs. n. 74/2000

    Richiamato per il termine di prescrizione applicabile ai reati tributari.

  • art. 157 c.p.

    Concorre alla determinazione del termine ordinario di prescrizione.

  • art. 161 c.p.

    Richiamato per gli effetti delle sospensioni sul termine di prescrizione.

  • art. 159 c.p.

    La sospensione derivante dall'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria è computata per l'intera durata indicata, senza applicazione del limite massimo di sessanta giorni considerato nel caso concreto.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato dalla difesa dell'amministratore di diritto in relazione all'imputazione omissiva.

  • art. 578-bis c.p.p.

    La disciplina della confisca in caso di estinzione del reato non può essere applicata retroattivamente, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte per fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 7 CEDU

    Esclude l'applicazione retroattiva di un'interpretazione giurisprudenziale sfavorevole non ragionevolmente prevedibile al momento del fatto.

  • art. 1 d.P.R. n. 441/1977

    La presunzione tributaria di cessione o rivendita è stata oggetto di contestazione difensiva quanto al suo valore probatorio nel processo penale.

  • art. 585 c.p.p.

    L'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi nuovi, indipendentemente dal loro contenuto.

Massime di principio

  • La notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello effettuata in luogo diverso dal domicilio validamente eletto determina, di regola, una nullità di ordine generale a regime intermedio; quando l'irritualità rende concretamente impossibile l'effettiva conoscenza dell'atto, si configura invece una nullità assoluta e insanabile per omessa notificazione.
  • Quando la prescrizione maturi durante il giudizio di legittimità, la Corte di cassazione deve dichiararla, anche in presenza di una nullità processuale che comporterebbe normalmente l'annullamento con rinvio, salvo che dagli atti emerga in modo evidente e incontrovertibile l'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.
  • Il termine di prescrizione non può essere prorogato computando un periodo di rinvio dell'udienza determinato dall'impedimento dei difensori di soggetti escussi ai sensi dell'art. 210 c.p.p., quando tale impedimento non riguardi l'imputato o il suo difensore.
  • La posizione di amministratore di diritto, anche quando l'interessato sia un mero prestanome, può fondare la responsabilità per omessa dichiarazione quando, valutati complessivamente i rapporti con l'amministratore di fatto, la macroscopica illegalità dell'attività societaria e la consapevolezza di tale illegalità dimostrino il dolo specifico; la mera qualità formale, tuttavia, non opera automaticamente senza una motivazione sulla consapevolezza.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione, impedendo la valida instaurazione del rapporto processuale, preclude la rilevazione d'ufficio della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata.
  • I motivi nuovi devono essere funzionalmente connessi ai capi e ai punti già investiti dall'impugnazione principale; un tema probatorio nuovo e non collegato ai motivi originari è inammissibile.
  • In caso di contraddizione tra motivazione e dispositivo sulla pena, quando la pena corretta sia ricavabile dalle statuizioni dei giudici di merito, la Corte di cassazione può eliminarla direttamente senza rinvio e non può essere mantenuta una pena più grave in violazione del divieto di reformatio in peius.
  • La confisca per equivalente non può essere applicata, in caso di prescrizione del reato, sulla base di un'interpretazione giurisprudenziale sfavorevole divenuta successivamente rilevante, se i fatti sono anteriori all'entrata in vigore della disciplina applicabile e tale interpretazione non era ragionevolmente prevedibile al momento della condotta.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneDichiarazione infedeleImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoConfiscaNullità processualeOnere della prova

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