Cassazione Penale, Ordinanza n. 37492/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di appello aveva confermato, all'esito di giudizio abbreviato, la condanna di due imputati per concorso in rapina aggravata consumata in data 10 agosto 2024. Con il ricorso per cassazione, proposto unitamente nell'interesse di entrambi, la difesa deduceva violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso ogni valutazione sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. e che non sarebbero stati correttamente applicati i criteri di cui all'art. 133 c.p. In sostanza, la censura investiva il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e aggravante, nonché la determinazione della pena base e degli aumenti/diminuzioni di pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha rilevato che le attenuanti generiche erano già state riconosciute agli imputati e valutate con giudizio di equivalenza rispetto alla circostanza aggravante contestata; quanto al bilanciamento, la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta sufficiente e la relativa valutazione apparteneva alla discrezionalità del giudice di merito, insindacabile in cassazione se non frutto di arbitrio o illogicità manifesta. Anche sul trattamento sanzionatorio complessivo la Corte ha escluso vizi, osservando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed era stata adeguatamente motivata con riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della rapina aggravata contestata e oggetto di conferma della responsabilità in appello.
Norma sul concorso di persone nel reato, richiamata per fondare l'imputazione a due soggetti del medesimo fatto di rapina.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Viene invocato come vizio dedotto in cassazione per asserita violazione di legge sulla determinazione della pena e sul mancato vaglio delle attenuanti generiche.
Le attenuanti generiche risultano già riconosciute in sentenza di merito e valutate in equivalenza con l'aggravante contestata.
Parametro per la determinazione della pena; la Corte ribadisce che la graduazione sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché motivata sui criteri legali.
Richiamato insieme all'art. 133 c.p. quale base normativa della discrezionalità nella commisurazione della pena.
Non citato espressamente nel testo, ma la motivazione viene scrutinata in termini di sufficienza e congruità; se ne ricava l'esigenza di motivazione non meramente apparente.
Massime di principio
- Le censure sulla mancata considerazione delle circostanze attenuanti generiche sono infondate quando risulti che il giudice di merito le abbia già riconosciute e abbia compiuto il giudizio di comparazione con l'aggravante contestata.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo che sia manifestamente illogico, arbitrario o privo di adeguata motivazione.
- La determinazione della pena base e la graduazione degli aumenti o delle diminuzioni per le circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; in sede di legittimità è sufficiente una motivazione congrua sugli elementi ritenuti decisivi.
- La doglianza che in sostanza contesti il merito della valutazione sanzionatoria, senza evidenziare un errore di diritto o una manifesta illogicità, è manifestamente infondata e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37280/2025 del 17/11/2025
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37282/2025 del 17/11/2025
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37283/2025 del 17/11/2025
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37284/2025 del 17/11/2025
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37287/2025 del 17/11/2025
- ordinanza_penale · 17 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 37288/2025 del 17/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →