Cassazione Civile, Ordinanza n. 24298/2023 del 09/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite origina da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali, poi opposto oltre il termine di quaranta giorni. Il tribunale dichiarò inammissibile per tardività l’opposizione. In appello l’opponente sosteneva che l’atto di opposizione fosse stato consegnato all’ufficiale giudiziario l’ultimo giorno utile, e quindi tempestivamente, richiamando il principio per cui, trattandosi di termine di decadenza nell’interesse del notificante, rileva la consegna dell’atto per la notifica. La corte territoriale respinse l’appello ritenendo non provata la tempestiva consegna: la dicitura sull’atto non era sottoscritta per ricevuta, mancava una ricevuta/bollletta ex art. 109 d.P.R. 1229/1959 e la relata recava data successiva; il numero cronologico stampigliato sull’atto non era sufficiente, non essendo dimostrato che fosse apposto dall’ufficiale giudiziario né a quale registro si riferisse. Con il ricorso per cassazione il soccombente denunciava violazione dell’art. 109 d.P.R. 1229/1959, sostenendo che la tempestiva consegna risultasse dal numero cronologico e dalla stampigliatura con la data del 10 dicembre 2008 apposti sull’atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha considerato che la corte d’appello aveva svolto un accertamento in fatto sulla mancanza di prova della consegna tempestiva dell’atto all’ufficiale giudiziario, accertamento non censurato nei limiti del vizio di motivazione. Ha inoltre precisato che il principio giurisprudenziale invocato è applicabile solo quando il timbro o la ricevuta siano riconducibili all’ufficiale giudiziario e contengano gli elementi idonei a dimostrare la consegna; nella specie, invece, tale prova mancava. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine di quaranta giorni per proporre opposizione al decreto ingiuntivo è termine di decadenza; la sua tempestività dipende dalla corretta prova della consegna dell’atto per la notifica nei termini.
art. 109 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229
La prova della tempestiva consegna dell’atto da notificare può risultare dalla ricevuta prevista dalla norma o, in mancanza, da elementi univoci e riconducibili all’ufficiale giudiziario; se tali elementi mancano, la prova non è raggiunta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La deduzione di violazione di legge non può essere usata per sovvertire un accertamento di fatto della corte territoriale, se la censura in realtà mira a contestare la valutazione probatoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Il contributo unificato ulteriore è pari a quello dovuto per il ricorso, quando ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Quando la tempestività di un atto processuale dipende dalla consegna all’ufficiale giudiziario, l’onere di provarla grava sulla parte che invoca la tempestività.
- In mancanza della ricevuta prevista dalla disciplina delle notificazioni, la prova della consegna può essere desunta solo da elementi oggettivi e univoci riconducibili all’ufficiale giudiziario, come timbro, numero cronologico, data e indicazione delle spese; un semplice segno o una mera annotazione dell’atto non bastano se non è certa la sua provenienza.
- La censura di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto tale veste, si contesti in realtà l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla sufficienza o meno della prova documentale.
- Il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione a favore del notificante opera solo se la consegna dell’atto per la notifica sia effettivamente dimostrata secondo le modalità richieste dalla giurisprudenza.
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