Cassazione Civile, Ordinanza n. 17353/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il giudizio trae origine da un'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta dal debitore esecutato contro un'esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti sulla base di un decreto ingiuntivo. L'opponente deduceva che il decreto ingiuntivo fosse inefficace per mancata notificazione nei termini, contestando in particolare l'avviso di ricevimento della notifica postale, ritenuto recante una sottoscrizione apocrifa; sosteneva quindi che l'esecuzione fosse illegittima perché fondata su un titolo esecutivo invalido e mai validamente notificato. Il tribunale rigettava l'opposizione e la corte d'appello confermava, ritenendo che l'eventuale vizio della notifica integrasse una nullità sanata per raggiungimento dello scopo, poiché dagli elementi di causa risultava comunque la conoscenza del titolo; inoltre osservava che la doglianza avrebbe dovuto essere fatta valere con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., non con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. Avverso la sentenza d'appello il soccombente proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, ma nel fascicolo telematico non risultava depositato il documento idoneo a dimostrare l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata (in particolare il messaggio di ricezione PEC o equivalente), non essendo così verificabile la tempestività dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandolo improcedibile per violazione dell'art. 369 c.p.c., perché il ricorrente aveva affermato che la sentenza d'appello era stata notificata via PEC in data 30.11.2023, ma nel fascicolo non era stato depositato il documento necessario a provare tale notificazione e a consentire la verifica della tempestività del ricorso. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite sulla necessità del deposito della relata o dei messaggi PEC di spedizione e ricezione quando si impugna una sentenza notificata, salvo che tali documenti siano comunque nella disponibilità della Corte o prodotti dalla controparte nei termini. Non ricorreva inoltre l'ipotesi in cui la sentenza sia stata pubblicata da oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Indicato come rimedio azionato dal debitore per opporsi all'esecuzione, ma ritenuto non decisivo in sede di legittimità perché il ricorso è stato definito improcedibile.
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'inefficacia del decreto ingiuntivo per tardiva notificazione.
Citate le modalità di decisione del tribunale in primo grado con sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Richiamato dalla corte territoriale per affermare la sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, in presenza della conoscenza del titolo.
Indicato dalla corte d'appello come rimedio corretto per far valere l'eventuale invalidità della notificazione del decreto ingiuntivo, anziché l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
Norma posta a fondamento dell'improcedibilità del ricorso per mancato deposito del documento necessario a verificare la notificazione della sentenza impugnata e la tempestività dell'impugnazione.
Richiamato nella massima delle Sezioni Unite per il caso in cui il documento mancante sia stato comunque prodotto dalla controparte nel termine di costituzione.
Richiamato in relazione alla decorrenza del termine breve di impugnazione dalla notificazione della sentenza.
Richiamato per la trattazione camerale e per il deposito di memorie.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento per l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/improcedibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Quando il ricorrente deduce che la sentenza impugnata è stata notificata e intende far valere la tempestività del ricorso per cassazione, deve depositare la copia della sentenza notificata con la relata o, in caso di notifica via PEC, i messaggi di spedizione e ricezione; in mancanza, il ricorso è improcedibile se la Corte non può verificare la decorrenza del termine breve.
- L'improcedibilità ex art. 369 c.p.c. tutela un interesse pubblicistico alla verifica immediata della tempestività dell'impugnazione e non è superata dalla mera non contestazione della controparte o dalla presenza della copia autentica della sentenza nel fascicolo, se manca la prova della notificazione.
- La sanzione dell'improcedibilità non opera se il documento mancante è comunque già nella disponibilità della Corte, perché prodotto dalla controparte nei termini o acquisito per effetto di adempimenti di cancelleria previsti dalla legge.
- La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, ove comunque il destinatario abbia avuto conoscenza del titolo e dello scopo dell'atto, è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo; la relativa invalidità va fatta valere con il rimedio proprio dell'opposizione tardiva quando ne ricorrano i presupposti.
- Il controllo di legittimità non consente di superare gli oneri documentali essenziali per il giudizio di procedibilità del ricorso, e la disciplina processuale può legittimamente richiedere forme rigorose in considerazione della funzione nomofilattica della Corte di cassazione.
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