Cassazione Penale, Sentenza n. 26258/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente proponeva tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova (il Tribunale aveva respinto la richiesta e la Corte d'appello aveva confermato ritenendo l'istituto inapplicabile perché la pena edittale massima supererebbe i 4 anni); 2) vizio di motivazione sul diniego della non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 3) vizio di motivazione e violazione di legge nel giudizio di commisurazione della pena, ritenuta ingiustificatamente superiore al minimo edittale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la Corte territoriale non avesse risposto alle specifiche censure mosse sull'ordinanza di rigetto della messa alla prova e avesse errato nella motivazione richiamando un limite dei 4 anni non applicabile al caso: l'art. 168-bis c.p. include infatti i reati indicati al comma 2 dell'art. 550 c.p.p., tra i quali rientra il furto aggravato ex art. 625 c.p. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catania per nuovo esame. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
la sospensione possa applicarsi anche nei procedimenti per delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che l'art. 168-bis permette la sospensione con messa alla prova anche per reati richiamati dall'art. 550, comma 2 c.p.p.; pertanto non è corretto escludere l'istituto solo in base alla pena edittale massima quando la norma rinvia ad altri elenchi di reati
art. 550, comma 2 cod. proc. pen.
tra i quali appunto il furto aggravato ai sensi dell'art. 625 cod. pen.
L'art. 550, comma 2, include nel suo elenco reati cui può applicarsi la sospensione ex art. 168-bis, e vi rientra il furto aggravato ex art. 625 c.p.
Delitto di furto aggravato contestato agli imputati; la sua inclusione nel richiamo di cui all'art. 550 c.p.p. rende possibile la valutazione della messa alla prova ai sensi dell'art. 168-bis
art. 464-quater cod. proc. pen.
Norma citata come criterio di valutazione dell'istanza di messa alla prova; la Corte territoriale avrebbe dovuto rispondere alle specifiche valutazioni svolte dal ricorrente in relazione a tali criteri
Invocata dal ricorrente come causa di non punibilità (recupero della capacità di intendere e volere o altri presupposti della non punibilità), ma il motivo è stato assorbito a seguito dell'annullamento per il primo motivo
Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016 (Rigacci)
Richiamata a supporto del principio che l'ordinanza di rigetto della messa alla prova impugnata insieme alla sentenza deve essere esaminata dal giudice d'appello
Massime di principio
- La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis c.p.) può essere rilevante anche per reati elencati dall'art. 550 c.p.p., perciò il giudice non può escluderne a priori l'applicabilità basandosi solo sul massimale edittale quando la norma rinvia ad altri elenchi di fattispecie
- Se il difensore contesta specificamente l'ordinanza di rigetto della messa alla prova in appello, la Corte territoriale è tenuta a rispondere puntualmente ai motivi indicati e a motivare la conferma; la mancata risposta configura vizio di motivazione e può portare all'annullamento
- Quando la Cassazione accoglie un motivo incidentale che investe la procedura (es. applicabilità della messa alla prova), gli altri motivi di impugnazione possono essere assorbiti e rinviati al giudice a quo per nuovo esame
- È necessario verificare la normativa aggiornata (es. interventi legislativi successivi come il d.lgs. n. 150/2022) perché le condizioni di ammissibilità della messa alla prova e limiti edittali possono essere mutate nel tempo e influire sulla valutazione della richiesta
- In situazioni analoghe il ricorso alla Cassazione ha buone probabilità di successo se si dimostra che il giudice di merito non ha affrontato i punti specifici sollevati o ha applicato erroneamente una norma interpretativa
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