Cassazione Penale, Sentenza n. 11185/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) vizio di motivazione relativo all'attendibilità della persona offesa, denunciando incongruenze tra denuncia e deposizione e tra testimonianze; 2) omessa motivazione circa la valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputato durante l'esame (presunta contraddizione del Tribunale sull'esame dell'imputato); 3) errata applicazione dell'art. 612, comma 2, c.p., contestando il riconoscimento dell'aggravante per uso di arma non essendo provato che l'imputato impugnasse armi al momento della minaccia; 4) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante il comportamento processuale e le precarie condizioni di salute dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha trattato congiuntamente i primi tre motivi ritenendoli generici e manifestamente infondati: le sentenze di merito (Tribunale e Corte d'appello) costituiscono un unico e coerente complesso motivazionale (applicazione del principio della cosiddetta 'doppia conforme'), la valutazione dell'attendibilità della persona offesa è esaustiva e le contraddizioni indicate sono trascurabili e non incidono sulla ricostruzione dei fatti. È stato ritenuto provato che l'imputato, dopo un alterco, ha proferito gravi minacce brandendo coltelli (o coltello e rondella), sicché l'aggravante per uso di arma è stata correttamente applicata. Le dichiarazioni dell'imputato sono state valutate e ritenute inattendibili; l'annotato refuso del Tribunale (indicare erroneamente che l'imputato non si era sottoposto ad esame) non ha alterato la valutazione complessiva. Sul quarto motivo la Cassazione ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo che mancassero elementi specifici tali da giustificare la mitigazione della pena, considerato anche il curriculum di plurime condanne e la recidiva aggravata. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese con obbligo di versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per configurare il reato di minaccia aggravata dall'uso di un'arma; la Corte ha ritenuto sufficiente la prova del brandeggio di coltelli nel contesto della minaccia, anche se vi sono lievi discrepanze sui dettagli descrittivi
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Usata per motivare la sintesi dei motivi di ricorso nella decisione di legittimità, consentendo una compressione dei punti illustrati ai fini della motivazione
Applicata per disporre l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, e quindi per temperare le conseguenze sanzionatorie nei confronti della parte
Massime di principio
- La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso che presenti motivi generici e non confronti concretamente la motivazione impugnata; l'assenza di un'effettiva critica della motivazione rende il ricorso manifestamente infondato.
- Quando le decisioni di primo e secondo grado sono coerenti ('doppia conforme'), la Corte di legittimità valuta con attenzione ma in modo restrittivo le censure che non scalfiscono il nucleo motivazionale condiviso.
- Contraddizioni minori o dettagli discrepanti nelle dichiarazioni delle parti o dei testi (es. descrizioni parzialmente diverse di un oggetto o formulazioni testuali) sono spesso ritenute trascurabili se non incidono sulla ricostruzione essenziale dei fatti e se esistono elementi di riscontro.
- Per riconoscere l'aggravante per uso di arma non è sempre necessario provare ogni dettaglio tecnico del mezzo: il brandeggio o la minaccia con strumento idoneo a intimidire può essere sufficiente a configurare la circostanza aggravante, purché emerga con sufficiente attendibilità dai fatti accertati.
- Le circostanze attenuanti generiche richiedono una specifica e motivata valutazione da parte del giudice; non possono essere riconosciute per semplice deduzione o presunzione: l'onere motivazionale grava sul giudice che intenda concederle.
- Errori formali o refusi nella motivazione non compromettono necessariamente la decisione se il complesso motivazionale delle sentenze di merito resta coerente e comprensibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, possono essere disposte condanne alle spese e somme a carico del ricorrente anche per l'interesse pubblico (Cassa delle ammende), salvo diversa valutazione sulla buona fede della parte.
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