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Sentenza

Sentenza del 04/03/2015 n. 4339 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per il 2001, notificato il 15 dicembre 2006, relativo a immobili pervenuti alla Congregazione per donazione il 4 novembre 1999. La Congregazione aveva contestato l’accertamento, deducendo, tra l’altro, la decadenza e chiedendo l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992 in ragione della propria natura religiosa e della destinazione degli immobili. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione nel merito, riconoscendo la pretesa ICI ma escludendo le sanzioni per le difficoltà interpretative della normativa. In Cassazione la Congregazione ha dedotto: giudicato esterno formatosi su una decisione relativa alla cartella esattoriale; irregolarità dell’appello comunale per mancato deposito della copia notificata presso la segreteria del primo giudice; violazione della disciplina dell’esenzione ICI, anche alla luce delle successive modifiche normative. Il Comune, con ricorso incidentale, ha contestato l’esclusione delle sanzioni per insufficienza della motivazione e violazione di legge.

La decisione

La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale e ha compensato integralmente le spese. Ha respinto le eccezioni del Comune sull’inammissibilità del ricorso principale: la documentazione già acquisita al fascicolo d’ufficio non doveva essere nuovamente prodotta; era ammissibile la formulazione congiunta delle censure di violazione di legge e vizio motivazionale quando i profili erano distinguibili; la dedotta carenza di autosufficienza era generica; il requisito di sintesi previsto dall’art. 366-bis c.p.c. non era applicabile, essendo stato abrogato. Ha rigettato il primo motivo della Congregazione: una pronuncia sulla cartella, atto consequenziale e provvisorio, non determina la nullità dell’avviso presupposto e non forma giudicato su una questione di interpretazione giuridica. Ha rigettato il secondo motivo: l’omesso deposito della copia dell’appello notificato presso la segreteria della Commissione provinciale non ne comportava l’inammissibilità quando la notifica era stata effettuata tramite il difensore, tenuto a darne avviso al cancelliere; la censura era inoltre generica. Ha rigettato il terzo motivo: l’esenzione ICI, per l’anno d’imposta controverso, richiedeva l’utilizzazione esclusiva dell’immobile per le attività agevolate; l’attività sanitaria svolta nell’immobile non diventava esente per la natura ecclesiastica dell’ente o per la destinazione degli eventuali utili a fini religiosi o sociali. Le modifiche normative successive erano innovative e non interpretative, e la data di riferimento era quella dell’anno d’imposta, non quella dell’accertamento. Il ricorso incidentale del Comune è stato respinto: l’esclusione delle sanzioni era adeguatamente giustificata dalle difficoltà interpretative derivanti dalle numerose modifiche della disciplina e dal successivo consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale. Esito finale: rigetto di entrambi i ricorsi e compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nella L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a), e pertanto non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività sanitaria (come è nel caso di specie), non rilevando in contrario nè la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell'attività

    Per l’anno d’imposta in esame l’esenzione richiedeva la destinazione esclusiva dell’immobile a una delle attività agevolate. La natura ecclesiastica del proprietario e la destinazione degli utili a scopi religiosi o sociali non trasformano un’attività commerciale, quale quella sanitaria considerata, in attività esente.

  • Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)

    l'esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), è limitata all'ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto indicate nella L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)

    Le attività di religione o di culto rilevanti ai fini dell’esenzione sono quelle individuate dalla disposizione; l’immobile deve essere destinato esclusivamente al loro svolgimento.

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche richiamate in sentenza

    il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, (aggiunto dalla Legge di Conversione 2 dicembre 2005, n. 248 , poi modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 133 ed infine sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248 ) nell'estendere l'esenzione disposta dall'art. 7, comma 1, lett. i), cit. alle attività ivi indicate "a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse" (versione originaria) e poi a quelle "che non abbiano esclusivamente natura commerciale" (versione vigente), ha carattere innovativo e non interpretativo

    Le modifiche successive non costituiscono interpretazione autentica della disciplina originaria e non possono essere applicate retroattivamente all’anno d’imposta 2001.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111-bis (aggiunto dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 6)

    il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111-bis (aggiunto dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 6), nel prevedere (comma 1) la perdita della qualifica di ente non commerciale per gli enti che esercitino prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta ad esclusione (comma 4) di quelli ecclesiastici, riflette i suoi effetti unicamente sulla qualità del soggetto utilizzatore dell'immobile, ma non sul requisito oggettivo dell'attività nello stesso esercitata

    L’eventuale esclusione degli enti ecclesiastici dalla perdita della qualifica di ente non commerciale riguarda la qualità soggettiva dell’ente, ma non elimina il distinto requisito oggettivo relativo alla natura dell’attività svolta nell’immobile.

  • Codice di procedura civile, art. 369, comma 2, n. 4, e comma 3

    In tema di giudizio per cassazione, per i ricorsi avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti (i quali, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , ex art. 25, comma 2, restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo) comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata, a pena di improcedibilità ed ex art. 369 c.p.c. , comma 2, n. 4, della produzione del proprio fascicolo e per esso di copia autentica degli atti e documenti ivi contenuti, poichè detto fascicolo è già acquisito a quello d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla S.C. ex art. 369 c.p.c. , comma 3

    Nel ricorso per Cassazione tributario non occorre riprodurre gli atti già contenuti nel fascicolo di parte acquisito al fascicolo d’ufficio, se ne è stata richiesta la trasmissione alla Corte; resta la specifica eccezione del fascicolo restituito irritualmente alla parte.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 25, comma 2

    i fascicoli delle parti (i quali, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , ex art. 25, comma 2, restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono restituiti solo al termine del processo)

    Gli atti e i documenti dei fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d’ufficio durante il processo; per questo, se il fascicolo d’ufficio è trasmesso alla Cassazione, non è necessaria una nuova produzione dei documenti già presenti.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360 c.p.c. , comma 1, nn. 3 e 5, allorchè esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto

    È ammissibile un motivo che cumuli violazione di legge e vizio motivazionale se distingue con sufficiente specificità le questioni di diritto dai profili di ricostruzione fattuale.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis, abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)

    il "momento di sintesi" era richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 366-bis c.p.c. , inapplicabile nella specie in ragione dell'avvenuta abrogazione della richiamata disposizione ad opera della L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d).

    Il requisito del momento di sintesi per il motivo di vizio motivazionale si applica solo ai ricorsi soggetti alla disciplina previgente; nel caso deciso era inapplicabile perché la norma era stata abrogata.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, seconda parte; Codice di procedura civile, art. 123 disp. att.

    In tema di contenzioso tributario, ai fini della regolare proposizione dell'appello dinanzi alle commissioni tributarie regionali, la notifica tramite il difensore equivale integralmente a quella effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, sicchè, nel caso di omesso deposito della copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata, il gravame non è inammissibile ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, seconda parte, (nel testo modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis convertito, con modificazioni, in L. 2 dicembre 2005, n. 248 ), trovando applicazione anche in tale ipotesi la regola di cui all'art. 123 disp. att. c.p.c. , che onera l'ufficiale giudiziario e, quindi, anche il difensore, di dare immediato avviso scritto dell'avvenuta notificazione dell'appello al cancelliere del giudice che ha reso la sentenza impugnata

    Quando l’appello tributario è notificato tramite il difensore, la notifica equivale a quella eseguita dall’ufficiale giudiziario. L’omesso deposito della copia notificata presso la segreteria del giudice di primo grado non comporta, di per sé, inammissibilità: opera l’obbligo di dare immediato avviso scritto al cancelliere.

Massime di principio

  • Per ottenere l’esenzione ICI prevista per gli immobili destinati ad attività religiose o di culto, non basta che il proprietario sia un ente ecclesiastico: occorre verificare concretamente la natura dell’attività svolta e la destinazione esclusiva dell’immobile alle attività agevolate.
  • La destinazione a fini sociali o religiosi degli utili ricavati da un’attività commerciale non ne modifica la natura e non rende automaticamente esente l’immobile in cui essa si svolge.
  • Le modifiche legislative successive all’anno d’imposta non si applicano retroattivamente se hanno carattere innovativo e non interpretativo; per stabilire la disciplina fiscale applicabile rileva l’anno d’imposta, non la data del successivo accertamento.
  • Una decisione relativa a un atto consequenziale, come la cartella esattoriale, non determina automaticamente la nullità dell’atto impositivo presupposto. Inoltre, il giudicato non si forma su una mera questione di interpretazione giuridica.
  • Nel contenzioso tributario, l’appello notificato tramite difensore non è inammissibile per il solo mancato deposito della copia presso la segreteria del giudice di primo grado, quando trova applicazione l’obbligo di avviso al cancelliere previsto dalle disposizioni processuali.
  • Le difficoltà interpretative di una norma fiscale, specie in presenza di frequenti modifiche legislative e di un orientamento giurisprudenziale consolidatosi successivamente, possono giustificare l’esclusione delle sanzioni anche se la pretesa tributaria principale resta dovuta.

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