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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01627/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente di un'università pubblica che, dopo una riorganizzazione interna, aveva svolto dal 2000 al 2005 il servizio master e alta formazione e successivamente, dal 2005, il servizio relazioni internazionali. La lavoratrice ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati da dequalificazione e demansionamento professionale per il periodo 2005-2010, nonché il pagamento di differenze retributive a titolo di indennità di posizione e di risultato, sostenendo che le mansioni svolte fossero non equivalenti rispetto alle ultime espletate e che, in realtà, fossero riconducibili a una categoria inferiore. Ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che la corte d'appello avrebbe erroneamente affermato che in primo grado non fosse stata contestata la riconducibilità delle mansioni alla categoria EP; 2) violazione dell'art. 437 c.p.c., sostenendo di non avere modificato la domanda perché causa petendi e fatti costitutivi sarebbero rimasti invariati; 3) violazione degli artt. 1362 c.c., 115, 116 e 416 c.p.c. e vizio motivazionale, per non aver considerato che l'università aveva riconosciuto mansioni analoghe a personale di categoria inferiore D e per avere la corte territoriale escluso la non contestazione da parte della resistente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non individuava il fatto decisivo asseritamente omesso e non denunciava correttamente l'error in procedendo, né la nullità della sentenza o la violazione dell'art. 112 c.p.c. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile e comunque infondato, osservando che la censura presupponeva una lettura della domanda diversa da quella accolta dal giudice d'appello; secondo tale lettura, la domanda originaria fondata sull'equivalenza sostanziale degli incarichi era diversa da quella basata sull'asserita appartenenza delle mansioni a una categoria inferiore, con conseguente mutamento della causa petendi. Ha infine respinto il terzo motivo, chiarendo che spetta al giudice di merito valutare la non contestazione e che il richiamo dell'università all'assegnazione delle medesime mansioni a personale di categoria D non integra confessione né non contestazione, ma mera valutazione della qualifica riferibile alle mansioni. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'esatta individuazione del fatto trascurato secondo i criteri di Cass. S.U. n. 8053/2014; non può essere prospettato in modo generico o confuso con errori di tipo processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura relativa a un vizio processuale va correttamente incanalata nel motivo appropriato; se si lamenta una nullità o violazione dell'art. 112 c.p.c. occorre dedurla espressamente.

  • art. 437 c.p.c.

    In appello non è consentita una modifica della domanda; se la nuova impostazione comporta una diversa causa petendi e un diverso accertamento fattuale, la censura è infondata.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione degli atti di parte è riservata al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione con una lettura alternativa se non nei limiti del sindacato consentito.

  • art. 115 c.p.c.

    La deduzione di violazione delle regole sul fatto non contestato non può risolversi in una diversa ricostruzione del contenuto degli atti e delle allegazioni.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove e delle risultanze processuali è rimessa al giudice del merito, salvo i limiti del sindacato di legittimità.

  • art. 416 c.p.c.

    Il richiamo alla non contestazione deve confrontarsi con le deduzioni effettivamente svolte nel contraddittorio e non con una lettura meramente assertiva delle difese avversarie.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura per ultrapetizione o omessa pronuncia deve essere specificamente dedotta quando il ricorrente ritenga che il giudice abbia deciso su una domanda diversa da quella proposta.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non individua con precisione il fatto storico decisivo che sarebbe stato omesso e se si confonde con critiche alla ricostruzione processuale o alla valutazione delle prove.
  • La censura di violazione dell'art. 437 c.p.c. è infondata quando la domanda, pur riferita allo stesso rapporto di lavoro, venga riformulata su un diverso presupposto fattuale e giuridico, tale da comportare un mutamento della causa petendi.
  • In materia di demansionamento, la deduzione che le mansioni siano state svolte in equivalenza sostanziale con quelle precedenti non coincide con la deduzione che esse siano appartenute a una categoria contrattuale inferiore: le due allegazioni integrano fatti costitutivi diversi.
  • La non contestazione e la valutazione degli atti difensivi sono apprezzamenti riservati al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire tale apprezzamento con una interpretazione alternativa delle difese della controparte.
  • Il riconoscimento che mansioni analoghe siano state affidate ad altri dipendenti di diversa categoria non integra di per sé confessione della collocazione inferiore delle mansioni né implica automaticamente non contestazione della qualificazione attribuita dal datore di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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