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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01786/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente di un comune era stato licenziato per asserita falsa attestazione della presenza in servizio mediante modalità fraudolente. In sede di rinvio, la Corte d'appello aveva ritenuto illegittimo il licenziamento e aveva disposto reintegrazione e indennità risarcitoria pari a 12 mensilità. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione censurando, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la Corte territoriale avesse liquidato l'indennità in modo discrezionale, mentre la norma imporrebbe una commisurazione alla retribuzione di riferimento per il TFR dal licenziamento alla reintegrazione, entro il tetto massimo di 24 mensilità.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla misura dell'indennità risarcitoria e, ritenuta non necessaria ulteriore istruttoria, ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c. condannando il comune al pagamento di un'indennità pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita. Ha inoltre confermato le statuizioni sulle spese dei giudizi di merito e posto a carico del comune le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 55-quater, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 165/2001

    richiamato solo per descrivere la condotta di falsa attestazione della presenza in servizio e la presunzione di gravità ad essa collegata.

  • art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità

    l'indennità va commisurata alla retribuzione di riferimento per il TFR e copre la perdita economica subita per l'intero periodo tra licenziamento ed effettiva reintegrazione, con un limite massimo di 24 mensilità; non è prevista una quantificazione discrezionale ulteriore del giudice oltre tale parametro.

  • art. 384 c.p.c.

    la Corte, esclusa la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Quando l'illegittimità del licenziamento di un dipendente pubblico è accertata ai sensi dell'art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, il giudice deve liquidare l'indennità risarcitoria in base all'ultima retribuzione di riferimento per il TFR maturata nel periodo intercorso tra licenziamento ed effettiva reintegrazione.
  • Il criterio di liquidazione dell'indennità risarcitoria previsto per il licenziamento illegittimo nel pubblico impiego ha natura parametrica e sostitutiva della perdita economica effettivamente subita, restando fermo il solo tetto massimo di 24 mensilità.
  • Se il periodo di estromissione dal servizio supera il limite massimo previsto dalla norma, l'indennità va comunque riconosciuta nella misura massima legale, senza riduzioni discrezionali fondate su valutazioni equitative non previste dalla disciplina applicabile.
  • Quando la causa è definita e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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