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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01783/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La lite nasce da rapporti formalmente qualificati come collaborazioni coordinate e continuative svolte presso un istituto di ricerca del CNR, ritenuti poi dai giudici di merito illegittimi e dissimulanti un rapporto di lavoro subordinato. Il Tribunale aveva accolto la domanda dei collaboratori, riconoscendo l'illegittimità dei contratti e condannando il CNR a un risarcimento parametrato a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, respingendo il resto. La Corte d'Appello, in riforma parziale, oltre a rideterminare la condanna, ha riconosciuto anche le differenze retributive rispetto al trattamento base del CCNL Enti di Ricerca per il livello VI, sul presupposto che la nullità del rapporto instaurato in violazione delle norme sul pubblico impiego non impedisse l'applicazione dell'art. 2126 c.c. e che la prescrizione dei crediti non decorresse in costanza di rapporto, perché mancherebbe stabilità e quindi un metus del lavoratore. Il CNR ricorre in cassazione con un unico motivo deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2935 c.c., sostenendo che la Corte territoriale abbia erroneamente escluso la prescrizione dei crediti retributivi assumendo la sospensione del termine per tutto il rapporto, mentre nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione decorre anche in corso di rapporto, non essendo configurabile un ragionevole timore del dipendente verso la P.A. tale da giustificare la sospensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente pubblico. Ha ritenuto corretta la censura sulla prescrizione, rilevando che la Corte d'Appello non si è conformata ai principi di legittimità secondo cui, anche nel pubblico impiego contrattualizzato, i crediti retributivi decorrono in costanza di rapporto sia per i rapporti a tempo indeterminato sia per quelli a termine, compresi quelli successivamente riqualificati come subordinati. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio di diritto indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2948 c.c.

    La Corte lo richiama nel valutare la decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi e ritiene errata la decisione di merito che aveva escluso il decorso del termine in costanza di rapporto.

  • art. 2935 c.c.

    È invocato per censurare l'affermazione secondo cui la prescrizione sarebbe rimasta sospesa durante l'esecuzione del rapporto; la Corte accoglie la censura perché il termine decorre quando il diritto può essere fatto valere.

  • art. 2126 c.c.

    La Corte d'Appello ne aveva fatto applicazione per ritenere dovute le differenze retributive nonostante la nullità del rapporto; la Cassazione non si sofferma a negarne in astratto l'applicabilità, ma interviene sulla diversa questione della decorrenza della prescrizione.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato la prescrizione dei crediti retributivi decorre, per quelli maturati durante il rapporto, dal momento della loro insorgenza, e per quelli maturati alla cessazione dal giorno della cessazione stessa.
  • La mancanza di stabilità del rapporto non comporta, di per sé, la sospensione della prescrizione dei crediti retributivi quando non sia configurabile un metus giuridicamente rilevante verso la pubblica amministrazione.
  • Anche nei rapporti formalmente autonomi successivamente accertati come subordinati, la prescrizione dei crediti di lavoro può decorrere in costanza di rapporto se non ricorrono elementi idonei a giustificarne la sospensione.
  • In caso di accoglimento del motivo sulla prescrizione, la sentenza di merito va cassata con rinvio per un nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato.

Come è indicizzato

MateriePubblico impiegoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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