Cassazione Civile, Ordinanza n. 01544/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal disconoscimento, da parte dell'ente previdenziale, di giornate lavorative agricole riferite all'anno 2007, con conseguente cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti. Il provvedimento è stato pubblicato telematicamente sul sito istituzionale dell'ente il 15 giugno 2014. La lavoratrice ha agito giudizialmente solo il 18 giugno 2015, chiedendo l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo, la reiscrizione negli elenchi e l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale. In appello l'ente ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado per intervenuta decadenza, ritenendosi tardivo il ricorso per decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disciplina richiamata. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: con i primi due ha denunciato la violazione dell'art. 38, commi 6 e 7, d.l. n. 98 del 2011 e degli artt. 3 e 24 Cost. nonché dell'art. 11 preleggi, sostenendo che la pubblicazione telematica non potesse operare retroattivamente per giornate precedenti al 31 dicembre 2010 e che tale interpretazione fosse irragionevole e incostituzionale; con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse indebitamente considerato cancellate anche giornate che, all'esito di accertamento ispettivo, erano state riconosciute dall'INPS.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la disciplina dell'art. 38, commi 6 e 7, d.l. n. 98 del 2011, nel testo applicabile ratione temporis, consente che la notificazione del disconoscimento tramite pubblicazione telematica possa riguardare anche giornate lavorative antecedenti all'entrata in vigore della norma; ha richiamato la propria giurisprudenza conforme e la sentenza della Corte costituzionale n. 45 del 2021, che ha ritenuto idonea tale forma di pubblicità a far decorrere il termine decadenziale. Ha inoltre respinto il terzo motivo, chiarendo che la corte d'appello si era limitata a rilevare la decadenza sostanziale senza modificare il contenuto del provvedimento amministrativo di cancellazione. Nulla è stato disposto sulle spese per l'esonero previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c.; è stata altresì data atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
è il parametro formale attraverso cui sono stati dedotti i motivi per violazione di legge.
art. 38, commi 6 e 7, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011
nel testo applicabile, ha previsto la pubblicazione telematica sul sito INPS come unica modalità di notificazione dei provvedimenti di disconoscimento dal 1° gennaio 2011; può applicarsi anche a giornate lavorative anteriori all'entrata in vigore della norma.
art. 22, d.l. n. 7 del 1970, conv. in l. n. 83 del 1970
120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza
stabilisce il termine decadenziale per proporre azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi che ledono diritti soggettivi.
art. 3 Cost.
la censura di irragionevolezza è stata ritenuta infondata alla luce della giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
art. 24 Cost.
non è stata ravvisata violazione del diritto di difesa, poiché la pubblicazione telematica integra una forma di conoscenza idonea a far decorrere il termine di impugnazione.
art. 11 preleggi
non impedisce l'applicazione della disciplina ai disconoscimenti relativi a giornate antecedenti alla sua entrata in vigore, secondo l'interpretazione accolta dalla Corte.
art. 112 c.p.c.
la doglianza è stata respinta perché il giudice d'appello non ha pronunciato ultra o extra petita, ma ha solo dichiarato la decadenza e non ha alterato il provvedimento amministrativo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per rinviare alle argomentazioni dei precedenti conformi già esaminati.
art. 152 disp. att. c.p.c.
giustifica l'esonero dalle spese di lite nel caso concreto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il disconoscimento delle giornate lavorative agricole comunicato mediante pubblicazione telematica sul sito dell'INPS può validamente riguardare anche giornate riferite a periodi anteriori all'entrata in vigore della norma che ha introdotto tale forma di notificazione.
- La pubblicazione telematica del provvedimento amministrativo da parte dell'INPS costituisce modalità di conoscenza idonea a far decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione giudiziale.
- Quando il giudice di merito accoglie l'eccezione di decadenza, non incorre in violazione dell'art. 112 c.p.c. se si limita a prendere atto della tardività del ricorso senza modificare il contenuto del provvedimento amministrativo impugnato.
- In presenza di precedente giurisprudenza di legittimità conforme e di richiamo alla Corte costituzionale, la censura di irragionevolezza o incostituzionalità della disciplina sulla notificazione telematica del disconoscimento è infondata.
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