Cassazione Penale, Ordinanza n. 15634/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo il motivo di impugnazione privo della necessaria specificità e correlazione con la motivazione della decisione di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che aveva confermato la sua condanna per furto in abitazione pluriaggravato. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione con riferimento all'attribuibilità del reato al ricorrente, contestando dunque la tenuta argomentativa della decisione di merito sulla riferibilità del fatto all'imputato. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo generico, perché non confrontato in modo specifico con le ragioni poste a base della sentenza impugnata.
Norme richiamate
La sentenza richiama implicitamente il furto in abitazione come reato oggetto della conferma di condanna in appello, ma non sviluppa una interpretazione della fattispecie incriminatrice.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823
I motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando sono intrinsecamente indeterminati, ma anche quando non presentano la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata; in difetto, il ricorso è inammissibile.
- La genericità del motivo ricorre non solo quando la censura è vaga o indeterminata in sé, ma anche quando non attacca le effettive rationes decidendi della sentenza gravata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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