Cassazione Penale, Ordinanza n. 10835/2025 del 18/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello resa ex art. 599-bis c.p.p. in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che il ricorrente ha sostanzialmente censurato la mancata assoluzione, cioè ha tentato di rimettere in discussione la responsabilità penale nonostante il ricorso in appello fosse stato definito con concordato, quindi con rinuncia ai motivi incompatibili con quel rito. La Corte ha rilevato che non era dedotto alcuno dei motivi consentiti in cassazione, limitandosi l'impugnazione a contestare la mancata assoluzione dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su censure non consentite nel giudizio di legittimità dopo la definizione dell'appello ex art. 599-bis c.p.p. In particolare, ha richiamato il principio per cui, nel concordato in appello, con il ricorso per cassazione non possono essere fatte valere doglianze relative a motivi rinunciati, come quelli attinenti alla responsabilità dell'imputato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza di appello era stata emessa con concordato sui motivi; in tale contesto non possono essere riproposte in cassazione doglianze su profili rinunciati, come la responsabilità dell'imputato.
È il reato per cui l'imputato era stato giudicato in appello e poi ha proposto ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può investire motivi già rinunciati o incompatibili con l'accordo, in particolare le censure sulla responsabilità penale.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a sollecitare una rivalutazione nel merito della responsabilità dell'imputato, senza dedurre uno specifico motivo consentito dal codice di rito.
- L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano quando emerge ictu oculi la proposizione di doglianze non consentite.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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