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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21442/2026 del 10/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda una condanna per guida in stato di ebbrezza in relazione a un sinistro stradale. L'imputata ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lettera c), cod. strada. Nel ricorso per cassazione la difesa ha sostanzialmente reiterato le doglianze già svolte in appello, contestando la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove: in particolare, sosteneva una diversa collocazione temporale dell'intervento dei carabinieri e la credibilità della versione secondo cui, dopo l'incidente, la prevenuta si sarebbe recata in un bar vicino a consumare alcolici prima dei controlli. È stato inoltre censurato il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che tutte le doglianze tendevano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa nel giudizio di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproduttivo dei motivi di appello e diretto a sollecitare una rivalutazione di merito della ricostruzione del fatto e delle prove, tema riservato al giudice di merito. La Corte ha ritenuto congrua e logica la motivazione delle sentenze di merito sulla configurabilità del reato, poiché era stato accertato che i carabinieri erano giunti sul posto dopo 10-15 minuti dall'incidente, circostanza incompatibile con la versione difensiva del successivo consumo di alcol in un bar. È stato ritenuto insindacabile anche il diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla gravità del fatto e sulla pericolosità della condotta. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186, lett. c), cod. strada

    Norma incriminatrice richiamata per la condotta di guida con tasso alcolemico rientrante nella fascia più grave prevista dalla disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo esonero.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che mirano esclusivamente a ottenere una nuova valutazione del fatto o del compendio probatorio, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, logica e non manifestamente illogica.
  • La reiterazione in cassazione di motivi già proposti in appello, senza confrontarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata, può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La credibilità della ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito può essere esclusa in cassazione solo ove la motivazione presenti vizi macroscopici; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura degli elementi di prova.
  • Il diniego delle attenuanti generiche, quando fondato su una valutazione di gravità del fatto e pericolosità della condotta, costituisce apprezzamento discrezionale di merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove non ricorrano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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