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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25568/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce dall'incendio, nella notte del 1 luglio 2017, dell'autovettura della ricorrente. Quest'ultima ha convenuto davanti al giudice di pace la proprietaria di un'altra autovettura e la compagnia assicuratrice di tale veicolo, assumendo che le fiamme si fossero propagate dal mezzo della convenuta e chiedendo il risarcimento dei danni. In primo grado la domanda è stata accolta integralmente nei confronti dell'assicurazione; in appello, proposto dalla compagnia assicuratrice, il tribunale ha riformato la decisione e rigettato la domanda risarcitoria. La ricorrente ha quindi impugnato la sentenza di appello con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione degli artt. 285, 325, 326 e 327 c.p.c., sostenendo che l'appello sarebbe stato tardivo perché il termine lungo sarebbe spirato e, inoltre, che la notificazione della sentenza insieme al precetto avrebbe fatto decorrere il termine breve; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, contestando la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito e sostenendo che la dinamica dell'incendio fosse stata male ricostruita, anche in assenza di consulenza tecnica.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile perché la questione del termine lungo non risultava devoluta in appello, e comunque infondato perché l'appello era stato proposto entro il termine semestrale; ha inoltre escluso che la notificazione della sentenza alla parte personalmente, insieme al precetto, potesse far decorrere il termine breve di impugnazione. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile, perché diretto in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito istruttorio, e comunque infondato, osservando che il tribunale aveva motivato in modo adeguato valorizzando le testimonianze dei vigili del fuoco e la ricostruzione della propagazione dell'incendio, senza che fosse necessario disporre consulenza tecnica. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore della controricorrente e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 285 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla notificazione della sentenza, ma ritenuto non decisivo ai fini della decorrenza del termine breve

  • art. 325, comma 1, c.p.c.

    il termine breve di trenta giorni decorre solo da valida notificazione della sentenza al difensore; la notificazione alla parte personalmente con il precetto è stata ritenuta inidonea

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla tempestività dell'impugnazione

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    il termine lungo semestrale è stato computato dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e l'appello è risultato tempestivo

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la mera valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza è inammissibile quando mira solo a sostituire una diversa lettura delle prove a quella del giudice di merito, senza dedurre un vero errore percettivo

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    nel testo riformato consente solo la denuncia del "minimo costituzionale" della motivazione, non il semplice cattivo apprezzamento delle prove

  • art. 132 c.p.c.

    il vizio di motivazione è rilevante solo se integra una delle anomalie motivazionali estreme, non per insufficienza della motivazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il rito camerale e per il deposito della motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza effettuata alla parte personalmente, e non al difensore costituito, non fa decorrere il termine breve per impugnare.
  • Il termine lungo di impugnazione va calcolato dalla pubblicazione della sentenza di primo grado; se l'appello è proposto entro il semestre, è tempestivo.
  • In cassazione non è ammessa una censura che, sotto il pretesto della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., miri soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. è limitato alle anomalie motivazionali che integrano il minimo costituzionale, non alla mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • Il giudice di merito può fondare la decisione sugli elementi probatori ritenuti sufficienti e non è obbligato a disporre consulenza tecnica d'ufficio quando ritenga già adeguata la prova acquisita.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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