Sentenza del 28/12/2016 n. 27142 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ritenuto tardivo dalla Commissione tributaria provinciale e dalla Commissione tributaria regionale. Deduceva, in particolare, che il provvedimento di diniego non indicava in modo specifico né il termine per impugnare né le modalità e l'organo competente, ma conteneva soltanto un generico rinvio alle disposizioni del processo tributario. Sosteneva quindi che tale omissione dovesse impedire la decorrenza del termine ordinario o, comunque, giustificare la rimessione in termini. Con un secondo motivo chiedeva anche di esaminare direttamente nel merito l'assenza del presupposto impositivo IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo. Ha stabilito che l'omessa indicazione, nell'atto impugnabile, della commissione tributaria competente, del termine e delle modalità di impugnazione non determina automaticamente la nullità dell'atto, ma può rendere scusabile l'errore del contribuente e consentire la rimessione in termini quando il ricorso sia stato presentato tardivamente. Poiché il diniego di rimborso conteneva soltanto un generico rinvio alla disciplina del D.Lgs. n. 546/1992, la sentenza regionale è stata cassata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La causa è stata rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per verificare l'ammissibilità del ricorso e procedere a un nuovo esame, con decisione anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 2
L'atto impugnabile deve indicare il termine e il giudice competente per l'impugnazione, nonché le relative forme.
La mancata indicazione di tali elementi non comporta, in assenza di un'espressa previsione di nullità, l'invalidità automatica dell'atto; tuttavia può giustificare la rimessione in termini del contribuente che abbia commesso un errore scusabile o presentato tardivamente il ricorso.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Gli atti dell'amministrazione finanziaria devono indicare l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame e le modalità, il termine e l'organo cui è possibile ricorrere.
La norma rafforza gli obblighi di chiarezza e informazione dell'amministrazione fiscale. La loro violazione può assumere rilievo nella valutazione della scusabilità dell'errore del contribuente e della possibilità di rimessione in termini.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
L'imposta regionale sulle attività produttive ha per presupposto l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
La questione dell'assenza di autonoma organizzazione e quindi dell'eventuale insussistenza del presupposto IRAP non è stata esaminata dalla Corte di cassazione, perché il secondo motivo è stato assorbito dal riconoscimento della necessità di riesaminare preliminarmente l'ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Se un atto tributario non indica chiaramente il termine, il giudice competente e le modalità di impugnazione, l'atto non è necessariamente nullo, ma il contribuente può chiedere la rimessione in termini dimostrando che l'omissione ha reso scusabile l'errore o il ritardo.
- Un generico rinvio alla normativa processuale non equivale necessariamente all'indicazione concreta del termine e delle modalità di ricorso; occorre verificare se le informazioni fornite consentano effettivamente al destinatario di difendersi.
- La rimessione in termini non comporta automaticamente la vittoria nel merito: consente soltanto di superare il problema preliminare della tardività e di ottenere un esame della domanda.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibile il ricorso per tardività e tale valutazione viene cassata, le questioni sostanziali, come l'assenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP, possono restare assorbite e dovranno essere esaminate dal giudice del rinvio.
- La violazione degli obblighi informativi dell'amministrazione finanziaria va valutata concretamente, verificando il contenuto dell'atto e l'effettiva possibilità per il contribuente di individuare tempi, giudice e modalità dell'impugnazione.
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