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Sentenza

Sentenza del 28/12/2016 n. 27149 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il rimborso dell’IRAP versata per il 1999 dalla C.T.L. S.p.A. La società sosteneva che dalla base imponibile fossero stati erroneamente inclusi i contributi ricevuti dalla Regione Lazio per il ripiano delle perdite, erogati ai sensi della L. n. 151/1981. L’Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso, con tre motivi: i primi due denunciavano vizi di motivazione e di contenuto della sentenza; il terzo contestava l’esclusione dei contributi dalla base imponibile IRAP in assenza di una norma che la prevedesse espressamente.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo dell’Agenzia, ritenendo che i contributi alle imprese di trasporto pubblico locale siano inclusi nella base imponibile IRAP, anche se esclusi dalla base delle imposte dirette, salvo che la legge istitutiva del singolo contributo ne disponga espressamente l’esclusione. Poiché la normativa istitutiva dei contributi in esame non prevedeva tale esclusione, la Corte ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la complessa evoluzione normativa.

Norme richiamate

  • D.L. n. 446/1997, art. 11, comma 3

    i contributi erogati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale sono inclusi nella relativa base imponibile anche ove non lo siano in quella delle imposte dirette, salvo che la loro esclusione sia prevista espressamente dalla legge istitutiva dei singoli contributi

    Per i contributi alle imprese di trasporto pubblico locale, l’inclusione nella base imponibile IRAP è la regola anche quando essi non concorrono alla base delle imposte dirette. L’esclusione opera soltanto se è espressamente disposta dalla legge che istituisce il singolo contributo.

  • L. n. 289/2002, art. 5, comma 3

    la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3 ha fornito un'interpretazione autentica del disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b),), nel senso che i contributi erogati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale sono inclusi nella relativa base imponibile anche ove non lo siano in quella delle imposte dirette, salvo che la loro esclusione sia prevista espressamente dalla legge istitutiva dei singoli contributi

    La norma ha chiarito in via interpretativa la disciplina IRAP dei contributi al trasporto pubblico locale, stabilendone l’imponibilità salvo esclusione espressa nella legge istitutiva del contributo.

Massime di principio

  • Per i contributi erogati alle imprese di trasporto pubblico locale, l’eventuale esclusione dalla base imponibile IRAP deve risultare espressamente dalla legge istitutiva del singolo contributo: non basta che il contributo sia escluso dalla base delle imposte dirette.
  • Quando la legge istitutiva non contiene un’espressa esclusione dall’IRAP, il contributo concorre alla base imponibile e la richiesta di rimborso fondata sulla sua pretesa non imponibilità va respinta.
  • Se la cassazione può decidere la controversia sulla base degli accertamenti già disponibili, può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito, senza rinvio.

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