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Sentenza

Sentenza del 28/12/2016 n. 27144 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2000, con cui l'Agenzia aveva determinato sinteticamente un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e dell'addizionale regionale, sulla base del possesso di beni e di spese per incrementi patrimoniali ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973. Dopo l'annullamento in autotutela di una parte dell'accertamento, l'Agenzia aveva appellato la decisione della CTP di Napoli limitatamente a lire 118.856.246; il contribuente aveva proposto appello incidentale sulle spese. La CTR della Campania, il 19 aprile 2010, aveva respinto entrambi gli appelli. In Cassazione l'Agenzia contestava, da un lato, la motivazione della CTR sugli errori materiali dell'avviso e sugli indici di capacità contributiva (cinque immobili e un'autovettura) e, dall'altro, la violazione delle norme sull'accertamento sintetico e sull'onere della prova, sostenendo che spettasse al contribuente dimostrare che il reddito derivava dallo sfruttamento del fondo. N.O. eccepiva l'inammissibilità del ricorso per insufficiente identificazione del ricorrente e ne chiedeva il rigetto; con ricorso incidentale condizionato denunciava l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per novità della domanda. In memoria segnalava inoltre che l'avviso impugnato era stato sostituito da un successivo accertamento, già annullato con sentenza della CTR del 25 settembre 2014 passata in giudicato.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale dell'Agenzia per sopravvenuta carenza di interesse ad agire: l'avviso oggetto del giudizio era stato sostituito da un nuovo avviso e la sentenza irrevocabile della CTR del 25 settembre 2014 si era già pronunciata su quest'ultimo. La Corte non ha quindi esaminato nel merito i due motivi dell'Agenzia. Il ricorso incidentale condizionato del contribuente è stato dichiarato assorbito. Spese compensate, in ragione della sopravvenienza della carenza di interesse. La decisione è stata pronunciata il 27 ottobre 2016 e depositata il 28 dicembre 2016.

Norme richiamate

  • Art. 100 c.p.c.

    Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a norma dell'art. 100 c.p.c..

    La Corte ha applicato il requisito dell'interesse ad agire per dichiarare inammissibile il ricorso quando, dopo la sua proposizione, è venuto meno l'interesse concreto alla decisione.

Massime di principio

  • Se l'atto impugnato viene sostituito da un nuovo atto e una decisione passata in giudicato si è già pronunciata su quest'ultimo, può venir meno l'interesse a ottenere una decisione sul ricorso relativo al precedente atto; il giudizio può quindi chiudersi per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di merito.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può determinare l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato, quando la decisione delle relative questioni non è più necessaria.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla natura sopravvenuta della carenza di interesse.

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