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Sentenza

Sentenza del 28/12/2016 n. 27091 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La cooperativa ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre che aveva confermato l’avviso di accertamento ICI 2003 relativo a due fabbricati di sua proprietà, non censiti nel catasto fabbricati e utilizzati nell’attività avicola. Con il primo motivo ha denunciato la violazione della disciplina sulla ruralità, perché il giudice regionale aveva richiesto requisiti non previsti dalla legge: che la cooperativa lavorasse esclusivamente prodotti conferiti dai soci e che tutti i soci fossero imprenditori agricoli. Con il secondo ha denunciato contraddittorietà della motivazione: la sentenza riconosceva come pacifico l’uso agricolo degli edifici, ma negava l’esenzione per mancanza degli ulteriori requisiti. Con il terzo, subordinato, ha lamentato l’omessa pronuncia sulla contestazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi e dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della cooperativa, riconoscendo la non debenza dell’ICI 2003 sui fabbricati. Poiché l’uso degli immobili per attività strumentali agricole della cooperativa era pacifico, non occorreva provare che i prodotti lavorati provenissero esclusivamente dai soci né che tutti i soci possedessero la qualifica di imprenditore agricolo. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la complessità dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3-bis, convertito dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133

    L'art. 9, comma 3 bis cit. riconduce il carattere di ruralità del fabbricato alla sua strumentalità necessaria allo svolgimento di attività agricola ex art. 2135 c.c. (v. lett. i): manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli); e ciò anche quando tale attività venga svolta "da cooperative e loro consorzi (...)".

    Per i fabbricati strumentali delle cooperative agricole, la ruralità dipende dal loro effettivo asservimento all’attività agricola contemplata dalla norma. Non sono richiesti l’uso esclusivo di prodotti conferiti dai soci né la qualifica di imprenditore agricolo di ciascun socio.

  • D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14

    Disposizione, quest'ultima, di chiara natura interpretativa, avendo con essa il legislatore inteso porre fine a dubbi applicativi e contrasti giurisprudenziali sulla non assoggettabilità ad ICI dei fabbricati di proprietà delle cooperative esercenti attività agricole; a tal fine specificando che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrano i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9.

    La disposizione chiarisce, con efficacia interpretativa e retroattiva, che le unità immobiliari dotate dei requisiti di ruralità non costituiscono fabbricati imponibili ai fini ICI, anche quando siano iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lettera a)

    Ai sensi e per gli effetti della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a), deve intendersi nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni.

    Ai fini ICI, non rientrano nella nozione imponibile di fabbricato le unità immobiliari che soddisfano i requisiti di ruralità previsti dall’art. 9 del D.L. n. 557/1993.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3

    Per i fabbricati non censiti, la norma disciplina la determinazione della base imponibile in assenza di rendita catastale. Nel caso concreto il Comune aveva utilizzato il valore contabile di bilancio; la questione è stata però superata dal riconoscimento dell’esenzione per ruralità.

  • Codice civile, art. 2135

    L'art. 9, comma 3 bis cit. riconduce il carattere di ruralità del fabbricato alla sua strumentalità necessaria allo svolgimento di attività agricola ex art. 2135 c.c. (v. lett. i): manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli); e ciò anche quando tale attività venga svolta "da cooperative e loro consorzi (...)".

    Le attività connesse di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli possono fondare la ruralità degli immobili strumentali. Per le cooperative, il requisito rilevante è l’impiego del fabbricato in tali attività, non la prova che ogni socio abbia individualmente la qualifica di imprenditore agricolo.

  • D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, art. 1, comma 2

    L'art. 9, comma 3 bis cit. riconduce il carattere di ruralità del fabbricato alla sua strumentalità necessaria allo svolgimento di attività agricola ex art. 2135 c.c. (v. lett. i): manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli); e ciò anche quando tale attività venga svolta "da cooperative e loro consorzi (...)".

    Il richiamo alle cooperative e ai loro consorzi conferma che anche gli immobili da essi utilizzati per le attività agricole indicate possono essere riconosciuti rurali e beneficiare del trattamento ICI conseguente.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2

    La norma, mediante il richiamo alla L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, è dichiarata espressamente disposizione di interpretazione autentica, ed è quindi applicabile retroattivamente.

    Il richiamo allo Statuto del contribuente qualifica la disposizione sull’ICI come interpretazione autentica; la disciplina interpretativa si applica quindi anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    La Corte ha esaminato il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge e per vizio di motivazione; ha accolto le censure riconducibili ai primi due motivi e ha dichiarato assorbita quella, subordinata, di omessa pronuncia sulle sanzioni.

  • Costituzione, art. 3

    La Corte Costituzionale (sentenza 227/09) ha infatti sancito che "è costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 3 Cost. (con assorbimento delle questioni ulteriori), al L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 4, il quale prevede l'irripetibilità di quanto versato a titolo di ICI per le annualità precedenti al 2008 da tutti i soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del cit. art. 9, comma 3 bis, ivi comprese le cooperative agricole cui la citata normativa fa espresso riferimento."

    Il principio di uguaglianza esclude un trattamento deteriore per chi abbia pagato un’ICI non dovuta rispetto a chi, nella medesima situazione, non l’abbia versata; la Corte richiama tale pronuncia anche a sostegno della ricostruzione della disciplina.

Massime di principio

  • Per gli immobili non iscritti nel catasto fabbricati, la ruralità non discende automaticamente dalla classificazione catastale: il giudice deve verificare in concreto il loro effettivo asservimento all’attività agricola, secondo i requisiti di legge. L’onere della prova grava sul contribuente quando la controversia lo richiede.
  • Gli immobili di una cooperativa possono essere rurali anche se la proprietà del fabbricato e quella dei terreni agricoli non coincidono; è determinante l’uso strumentale dell’immobile nell’attività agricola.
  • Per le cooperative agricole non si possono aggiungere condizioni non previste dalla legge, quali la lavorazione esclusiva di prodotti conferiti dai soci o la qualifica di imprenditore agricolo di tutti i soci. Occorre verificare la concreta attività svolta e il rapporto funzionale con l’immobile.
  • La disciplina interpretativa che esclude dall’ICI i fabbricati rurali opera anche per le annualità precedenti alla sua entrata in vigore. La successiva abrogazione della disposizione interpretativa, efficace dal 1° gennaio 2012, non impedisce di applicare la ricostruzione normativa consolidata alle annualità anteriori.

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