Sentenza del 28/12/2016 n. 27077 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La C.G. s.r.l. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, deducendo l'insufficienza della motivazione su un fatto controverso e decisivo. La controversia riguardava la legittimità dell'avviso di accertamento per l'omesso versamento di ritenute alla fonte relative a un lavoratore formalmente assunto da un'altra società, ma ritenuto dal giudice di merito dipendente di fatto della ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'unico motivo di ricorso ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c., poiché non conteneva una chiara e sintetica indicazione del fatto controverso né delle ragioni per cui la motivazione della sentenza sarebbe stata insufficiente e inidonea a giustificare la decisione. L'inammissibilità ha comportato quella dell'intero ricorso e ha impedito l'esame della questione relativa all'asserita efficacia di giudicato esterno di una successiva pronuncia del Tribunale di Udine. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in 900 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
La norma richiede, a pena di inammissibilità, una chiara e sintetica indicazione del fatto controverso e, in caso di vizio motivazionale, delle ragioni per cui la motivazione sarebbe omessa, contraddittoria o insufficiente.
Il motivo di ricorso per cassazione relativo a un vizio di motivazione deve individuare immediatamente e con precisione il fatto decisivo controverso e spiegare perché la motivazione non sia idonea a sostenere la decisione. Non è sufficiente una generica critica o una ricostruzione che obblighi la Corte a rileggere integralmente il ricorso.
Art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'inammissibilità dell'unico motivo determina l'inammissibilità dell'intero ricorso quando non residuano altre censure esaminabili.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di insufficiente o contraddittoria motivazione deve essere formulata in modo autonomo, chiaro e sintetico, indicando il fatto decisivo controverso e il preciso difetto della motivazione.
- Una censura generica, comprensibile solo attraverso la lettura complessiva dell'atto, può essere dichiarata inammissibile senza esame del merito della controversia.
- Quando l'unico motivo di ricorso è inammissibile, la Corte non esamina ulteriori questioni introdotte tardivamente o contenute soltanto nella memoria, comprese eventuali questioni di giudicato esterno.
- La parte soccombente in cassazione è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali.
- In controversie fiscali sulle ritenute alla fonte, il soggetto che viene qualificato come effettivo datore di lavoro può essere ritenuto responsabile degli obblighi di sostituto d'imposta anche se il lavoratore risulta formalmente assunto da un'altra società; tuttavia, in questa decisione tale questione non è stata riesaminata dalla Cassazione per l'inammissibilità del ricorso.
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