Sentenza del 28/12/2016 n. 27148 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.N.M. aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per il 2004, sostenendo che i contributi ricevuti ai sensi dell’art. 23 del D.L. n. 355/2003, destinati a coprire maggiori costi per il rinnovo contrattuale del personale, non dovessero concorrere alla base imponibile perché correlati a costi indeducibili ai fini IRAP. La CTR della Campania aveva accolto l’appello della società. L’Agenzia ha impugnato tale decisione per cassazione: con il primo motivo ha denunciato la violazione delle norme IRAP, affermando che la correlazione ai costi non basta a escludere i contributi dall’imponibile in assenza di un’espressa previsione normativa; con il secondo ha lamentato motivazione insufficiente, perché la CTR non avrebbe verificato la corrispondenza concreta tra contributi e costi sostenuti.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo: i contributi alle imprese di trasporto pubblico concorrono alla base imponibile IRAP anche se esclusi dalla base delle imposte sui redditi, salvo che l’esclusione IRAP sia espressamente prevista dalla legge istitutiva del singolo contributo o da altra disposizione speciale. Nel caso concreto, la legge istitutiva non prevedeva tale esclusione; la correlazione ai maggiori costi del personale non era sufficiente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso introduttivo di A.N.M., negando quindi il rimborso dell’IRAP 2004. Spese dell’intero giudizio compensate per la complessa evoluzione normativa.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3
la disposizione contenuta nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, secondo la quale i contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l'esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l'esclusione dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale
La regola generale è l’inclusione dei contributi nella base imponibile IRAP, anche se esclusi dalle imposte sui redditi. L’esclusione dall’IRAP opera soltanto se stabilita espressamente dalla legge istitutiva del contributo o da un’altra disposizione speciale; la sola correlazione del contributo a costi indeducibili non è sufficiente.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3
la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, ha fornito un'interpretazione autentica del disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3, (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b)), nel senso che i contributi erogati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale sono inclusi nella relativa base imponibile anche ove non lo siano in quella delle imposte dirette, salvo che la loro esclusione sia prevista espressamente dalla legge istitutiva dei singoli contributi
La norma chiarisce che i contributi alle imprese di trasporto pubblico locale sono assoggettati a IRAP anche quando non sono imponibili ai fini delle imposte dirette, tranne nei casi in cui una disposizione preveda espressamente l’esclusione dall’IRAP.
D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, art. 23, convertito dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47
La disposizione istitutiva del contributo destinato a coprire le spese connesse al rinnovo contrattuale del personale non prevedeva espressamente l’esclusione dalla base imponibile IRAP. La destinazione del contributo a maggiori costi di lavoro, di per sé, non determina tale esclusione.
Massime di principio
- Per i contributi erogati alle imprese di trasporto pubblico locale, la regola è l’inclusione nella base imponibile IRAP, anche quando il contributo è escluso dalla base imponibile delle imposte sui redditi.
- Per ottenere l’esclusione dall’IRAP occorre una previsione espressa nella legge istitutiva del contributo o in un’altra disposizione speciale. Non basta che dalla legge emerga una destinazione del contributo a copertura di costi non deducibili ai fini IRAP.
- Quando la questione è risolvibile in base alla disciplina normativa e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente nel merito.
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