Cassazione Penale, Sentenza n. 41128/2023 del 10/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato, a mezzo difensore, articolato in due censure principali: (1) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 629 cod. pen. (estorsione) e inosservanza dell'art. 49 cod. pen., con richiesta di assolvere gli episodi del 9, 10 e 11 giugno per mancanza di indicazione precisa delle minacce e per l'insussistenza di condotte intimidatorie collegabili all'uso del coltello avvenuto il 12 giugno; (2) errore di calcolo nella determinazione della pena finale dopo la riduzione di un terzo per il rito abbreviato (la Corte di appello aveva indicato anni 2 e mesi 6 di reclusione mentre il calcolo corretto avrebbe dovuto portare ad anni 2 e mesi 4 di reclusione, mantenendo la multa in euro 600).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo, in sostanza, infondato: ha confermato la valutazione di merito secondo cui le condotte dell'Ogun integravano il reato di estorsione, anche nella forma "contrattuale", potendosi le minacce essere implicite e valutate alla luce delle circostanze concrete, della personalità dell'agente e della vulnerabilità delle vittime; ha escluso che l'operare per la tutela di un presunto diritto giustificasse l'autotutela esimente (art. 393 cod. pen.). Invece, ha accolto il secondo motivo: la sentenza della Corte territoriale è stata rettificata ai sensi dell'art. 619, comma 2, c.p.p., correggendo la pena detentiva da anni 2 e mesi 6 a anni 2 e mesi 4 di reclusione, confermando la multa in euro 600; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Riconosciuta l'applicabilità per fatto che la condotta dell'imputato, anche con minacce implicite e modalità "contrattuali", ha costretto il soggetto passivo a subire un rapporto patrimoniale a svantaggio della propria autonomia negoziale; la minaccia può essere valutata in relazione a circostanze oggettive e soggettive.
Richiamato come censura dall'imputato (inosservanza), ma la Corte non ha ritenuto fondata l'eccezione: la valutazione del dolo/minaccia è rimessa al giudice di merito e può essere ricostruita anche su presupposti impliciti.
La Corte di appello aveva riconosciuto all'imputato l'attenuante per il fatto che il licenziamento era illegittimo; la Cassazione ha confermato il riconoscimento dell'attenuante senza però ritenere che ciò giustificasse l'esclusione del reato di estorsione.
Richiamato in sede di confronto: la Corte ha escluso che la condotta dell'Ogun rientrasse nell'ipotesi di "esercizio di un diritto" giustificato come autotutela, richiedendo invece che la pretesa corrisponda esattamente all'oggetto della tutela pubblica per configurare l'art. 393.
Norma richiamata dalla Procura Generale per formulare le proprie conclusioni scritte; non ha inciso sulla decisione di merito se non nella forma procedurale di deduzione conclusoria.
Applicata dalla Cassazione per rettificare la determinazione della pena indicata nella sentenza impugnata (correzione di errore materiale o di calcolo) senza rinvio.
Massime di principio
- Per il reato di estorsione non è necessario che la minaccia sia esplicita: minacce implicite o comportamenti "velatamente" intimidatori possono integrare l'elemento materiale del reato se valutati nel contesto concreto, considerando personalità dell'agente, vulnerabilità della vittima e circostanze ambientali.
- La configurazione di "estorsione contrattuale" si verifica quando la vittima è costretta a porsi in un rapporto negoziale patrimoniale contro la propria autonomia, sicché l'ingiusto profitto è implicito nell'imposizione del rapporto.
- L'illegittimità di un licenziamento non legittima l'autotutela con minacce o violenza: la tutela dei propri diritti deve essere esperita in sede giudiziaria; il ricorso a condotte coattive può integrare reato.
- Le critiche alla valutazione del merito (prove e credibilità dei testimoni) sono, di norma, difficili da accogliere in Cassazione se la motivazione delle corti di merito appare congrua e coerente; le doglianze che si risolvono in una rivalutazione delle prove non sono ammissibili in sede di legittimità.
- Errori di calcolo della pena o errori materiali nella motivazione sulla misura della pena possono essere rettificati dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 619 c.p.p. senza rinvio.
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