Cassazione Penale, Ordinanza n. 03160/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse diretto non a denunciare un vizio di legittimità, ma a sollecitare una nuova valutazione del merito e una diversa lettura delle prove, in particolare del riconoscimento fotografico della persona offesa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un solo motivo: ha contestato la correttezza della motivazione con cui i giudici di merito avevano attribuito valore probatorio al riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa. La censura mirava, in sostanza, a mettere in discussione la valutazione del compendio probatorio e a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti, ritenuta dalla Corte di cassazione non consentita in sede di legittimità perché meramente riproduttiva di questioni già esaminate e decise con motivazione ritenuta immune da vizi logici e giuridici.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il ricorso non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa lettura degli elementi di fatto; sono deducibili solo vizi di legittimità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio o di diversa lettura dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese con motivazione congrua e immune da vizi logici o giuridici è inammissibile.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della prova, inclusa la verifica del peso probatorio attribuito a un riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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