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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27875/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) censura per il rigetto della richiesta di differimento dell'udienza per concomitanza di altro processo, lamentando prevalenza della tempestività della comunicazione a carico del difensore e non anche dell'imputato (riferimento art.420-ter c.p.p.); (2) doglianza di genericità dell'imputazione, con la critica che la condotta addebitata all'imputato sarebbe emersa solo in udienza e non sufficientemente descritta nell'atto di accusa; (3) vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla prova del reato di riciclaggio, posto che il presunto reato presupposto (furto della vettura) sarebbe avvenuto successivamente alle operazioni di immatricolazione in Italia, mettendo in dubbio la ricorrenza della fattispecie di riciclaggio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo ha ritenuto il motivo in parte generico e non confrontato con le ragioni del primo giudice; ha confermato l'orientamento giurisprudenziale (sent. Caligiuri) secondo cui anche l'imputato ha l'onere di pronta comunicazione della scelta fra procedimenti concorrenti, per evitare comportamenti dilatori o speculativi. Sul secondo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata e meramente speculativa, osservando che la difesa non aveva riproposto l'eccezione in dibattimento e che l'imputazione e la descrizione della condotta complessiva erano sufficienti a garantire il diritto di difesa; la responsabilità può essere riconosciuta sulla base della condotta complessiva della banda. Sul terzo motivo la Corte ha escluso la rilevanza delle contestate incongruenze cronologiche: la censura equivale a una rivalutazione del merito, che è riservata ai giudici di merito; essendo presenti due sentenze conformi di merito, la Cassazione ha limitato la sua sindacabilità. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. n.137/2020, art.23, co.8

    Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma. Indica modalità processuali adottate nel procedimento di cassazione.

  • art.420-ter cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la norma in linea con la giurisprudenza di legittimità (sent. Caligiuri) nel senso che l'onere di pronta comunicazione della scelta tra procedimenti concorrenti grava non solo sul difensore ma anche sull'imputato, per evitare comportamenti dilatori o speculativi.

  • art.606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione delle norme sul procedimento e della motivazione: la Corte ha ritenuto i motivi per violazione della normativa processuale in parte generici e non confrontati con le ragioni del giudice di merito.

  • art.429 cod. proc. pen.

    Norma relativa alla descrizione del fatto nel capo di imputazione: la Corte ha ritenuto che la contestazione complessiva e la descrizione della condotta della banda siano sufficienti a tutelare il diritto di difesa dell'imputato.

  • art.606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Riferimenti ai motivi di cassazione per vizio della motivazione; la Corte ha affermato che le censure proposte in realtà miravano a rinnovare il giudizio di merito e non a individuare un vizio logico-giuridico valutabile in cassazione.

  • art.648-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di riciclaggio: la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari e la condotta complessiva consentivano la configurazione del reato anche se alcune operazioni burocratiche erano antecedenti al furto materiale, valutando ciò come indice di organizzazione del gruppo.

  • art.192 cod. proc. pen.

    Norma sulla formazione del capo d'imputazione e sue modifiche: utilizzata nel quadro della verifica della sufficienza descrittiva dell'imputazione; la Corte ha ritenuto la descrizione complessiva adeguata.

  • art.530, secondo comma, cod. proc. pen.

    Richiamata nella ricostruzione del comportamento difensivo (richiesta di assoluzione con formula dubitativa): la Corte nota che la difesa si è limitata a tale richiesta senza riproporre alcune eccezioni procedurali nel dibattimento.

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le spese a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso: applicata dalla Corte condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Sentenza Caligiuri (n.12224/2015, Rv. 266437)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per sostenere che l'onere di pronta comunicazione della scelta fra procedimenti concorrenti grava anche sull'imputato e giustifica il rigetto delle richieste tardive di differimento.

  • Sentenza Pascucci (14/04/2000)

    Precedente richiamato dalla difesa che afferma la libertà dell'imputato di scegliere tra procedimenti contemporanei; la Corte ha ritenuto che tale precedente non esclude l'obbligo di pronta comunicazione volto a prevenire comportamenti dilatori.

Massime di principio

  • La comunicazione tempestiva della scelta tra procedimenti concorrenti è obbligo anche dell'imputato: tardività o mancata comunicazione può giustificare il rigetto dell'istanza di rinvio.
  • Le eccezioni procedurali devono essere sollevate e riproposte nel corso del dibattimento: se non riprese, perdono forza in sede di gravame.
  • La censura di genericità dell'imputazione richiede di dimostrare che l'impossibilità di conoscere l'accusa abbia effettivamente compromesso il diritto di difesa; la descrizione della condotta complessiva può essere sufficiente se permette la difesa sul complesso del fatto.
  • La Corte di Cassazione non è sede per una riconsiderazione del merito quando vi siano due decisioni conformi di merito ("doppia conforme"): le censure che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili o infondate.
  • In presenza di una struttura criminale complessa, differenze cronologiche apparenti tra operazioni burocratiche e reati materiali non escludono automaticamente la rilevanza penale: possono essere valutate dai giudici come indice di organizzazione e consapevolezza del piano criminoso.
  • Il rigetto del ricorso comporta normalmente l'imposizione delle spese processuali al ricorrente (art.616 c.p.p.).

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