Cassazione Penale, Sentenza n. 30988/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce la violazione di legge, richiamando gli artt. 179 e 185 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale pronunciato la decisione senza avere regolarmente notificato al prevenuto il decreto di citazione al giudizio di secondo grado. Dopo un primo infruttuoso tentativo di notifica per l'udienza del 15/09/2022, la Corte dispose la ricitazione, ma non venne notificato al difensore un nuovo decreto o la copia del vecchio decreto con il verbale dell'udienza del 15/09/2022; fu invece notificata solo la copia del verbale con l'aggiornamento dell'udienza al 28/11/2022. Tale vizio ha prodotto, secondo il ricorrente, un atto introduttivo del giudizio di secondo grado affetto da nullità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di appello per difetto di regolare notifica del decreto di citazione. Tuttavia, intervenuta nel frattempo l'estinzione del reato per prescrizione (termine massimo di sette anni e sei mesi, estintosi il 13/02/2023), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha pronunciato immediatamente la declaratoria di estinzione del reato, ritenendo che non sussistessero le condizioni per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norme richiamate
Indica il reato contestato (norma sostanziale) rispetto al quale è intervenuta la condanna in appello e la successiva estinzione per prescrizione
Norma richiamata dal ricorrente relativa alle formalità di notifica degli atti processuali (in particolare del decreto di citazione); la Corte ha ritenuto che la mancata regolare notifica configurasse una nullità dell'atto introduttivo del giudizio d'appello
Norma richiamata connessa alle conseguenze delle nullità e alle formalità procedurali; in concreto è stata invocata per censurare la regolarità dell'atto di citazione in appello
art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (convertito)
Norme emergenziali che disciplinano modalità di svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio (anche in forma 'cartolare'); il procedimento è stato trattato richiamando tali disposizioni e le loro successive proroghe
Richiamata per precisare la continuità/estensione degli effetti delle disposizioni emergenziali su modalita' processuali, che hanno riguardato lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che disciplina il proscioglimento per particolare tenuità del fatto o altre condizioni: la Corte ha ritenuto assenti le condizioni che avrebbero consentito un proscioglimento e perciò ha pronunciato immediatamente la declaratoria di estinzione del reato senza rinvio
Massime di principio
- La mancata regolare notifica del decreto di citazione al giudizio d'appello costituisce vizio procedurale rilevante e può determinare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado se tempestivamente eccepita.
- Se tra la pronuncia impugnata e la decisione della Corte di cassazione interviene l'estinzione del reato per prescrizione, la Corte può annullare senza rinvio e pronunciare immediatamente la declaratoria di estinzione, salvo che ricorrano condizioni che impongano invece il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cpp.
- Le udienze e le camere di consiglio svolte secondo le disposizioni emergenziali (es. norme del 2020 e successive proroghe) sono operative, ma non sostituiscono l'obbligo di rispettare le formalità di notifica previste dal codice; l'uso di verbali che aggiornano la data senza notificare il decreto di citazione può non essere sufficiente a sanare un vizio di notifica.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione non richiede la restituzione degli atti al giudice del merito quando non sussistono i presupposti per un proscioglimento; in tali casi la Cassazione può decidere direttamente sull'estinzione.
- Chi impugna deve eccepire tempestivamente le nullità procedurali: le nullità generali riferite alla regolarità dell'atto introduttivo possono essere rilevate anche in cassazione se non sono state effettivamente eliminate nel corso del giudizio
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