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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23427/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la pronuncia nella parte in cui il Tribunale ha disposto d'ufficio la confisca per equivalente dei beni sino a concorrenza di euro 406.714,70, lamentando: (i) illegittimità della confisca disposta fuori dall'accordo di patteggiamento; (ii) vizio esiziale di motivazione, per mancata dimostrazione dell'an, del quantum e del quomodo del profitto personale conseguito dai reati contestati ai capi L (truffa pluriaggravata) e M (autoriciclaggio); (iii) assenza di preliminare tentativo di aggredire il patrimonio della società (IMPREDIL) prima di disporre la confisca sulla persona fisica e motivazione apodittica della condotta lucrativa contestata.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibili e fondati i primi due motivi, rilevando che la confisca di natura sanzionatoria disposta d'ufficio è priva di specifica motivazione e che, pur essendo possibile la confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante, ciò può avvenire solo dopo una valutazione sullo stato patrimoniale della società che dimostri l'impossibilità di aggredire direttamente il profitto nel patrimonio dell'ente (valutazione che può fondarsi su elementi sintomatici di incapienza). Pertanto la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla misura ablativa e ha rinviato al Tribunale di Perugia per un nuovo giudizio sulla confisca, in diversa persona fisica; hanno invece considerato assorbiti i motivi relativi alla misura numerica della confisca, che dovrà essere rivalutata nel merito.

Norme richiamate

  • art. 640 quater cod. pen.

    Norma richiamata come base per la confisca relativa a delitti connessi al profitto illecito; la Corte richiede motivazione quando la misura viene disposta d'ufficio nel patteggiamento

  • art. 648 quater cod. pen.

    Richiamata in relazione alla confisca per equivalente; la Corte conferma che la confisca obbligatoria richiede adeguata motivazione e verifica della disponibilità del profitto nell'ente

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento richiamata per evidenziare i limiti del rito e la necessità di non estendere la sinteticità motivazionale alle misure ablative obbligatorie

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Richiamata nel contesto delle norme sul patteggiamento e delle conseguenze della pronuncia patteggiata

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'accordo tra parti e agli effetti del patteggiamento

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1 (lett. b, lett. e)

    Testo richiamato per individuare i motivi di ricorso: illegittimità della confisca (lett. b) e vizio di motivazione (lett. e); la Corte ha ritenuto tali motivi ammissibili quando la confisca è estranea all'accordo

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limiti ordinari di impugnazione delle sentenze di patteggiamento; la Corte ricorda che se la misura ablativa non è oggetto dell'accordo, il ricorso è valutabile nei termini generali dell'art. 606

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla procedura camerale con contraddittorio scritto utilizzata per il ricorso

Massime di principio

  • Nel patteggiamento la motivazione può essere sintetica, ma non quando il giudice dispone misure di natura sanzionatoria obbligatorie (es. confisca): in tali casi è necessaria motivazione specifica sui presupposti di fatto.
  • La confisca per equivalente nei confronti del legale rappresentante è ammissibile solo se, dopo una valutazione dello stato patrimoniale della società, risulta impossibile aggredire direttamente il profitto nel patrimonio dell'ente; tale impossibilità può essere desunta da elementi sintomatici e non richiede sempre l'inutile escussione preventiva del patrimonio sociale.
  • Se la confisca non è parte dell'accordo di patteggiamento, il ricorso è ammissibile nei termini generali dell'art. 606 cod. proc. pen. e non è circoscritto ai limiti più ristretti previsti per le misure concordate.
  • La motivazione della confisca deve chiarire l'an (esistenza del profitto illecito), il quantum (misura del profitto) e il quomodo (modalità in cui il profitto è stato personalmente acquisito dall'imputato).
  • In caso di carenza motivazionale della confisca la Corte può annullare limitatamente alla misura ablativa e rinviare per un nuovo esame, anche a diverso giudice, lasciando alla cognizione di merito la determinazione finale del profitto personale.

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