Cassazione Civile, Ordinanza n. 19721/2023 del 11/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La curatela fallimentare agiva per ottenere il pagamento di un residuo credito di euro 273.264,02 relativo a fatture emesse nel 2001 nell'ambito di un appalto per la raccolta indifferenziata e il trasporto di rifiuti solidi urbani. La controversia riguardava la qualificazione delle prestazioni fatturate come ordinarie oppure aggiuntive/straordinarie, la prova della debenza dei compensi e, soprattutto, l'imputazione di un pagamento eseguito dal comune in data 14/6/2001. Il ricorrente censurava la sentenza d'appello con sette motivi, denunciando violazioni degli artt. 1218, 1181, 1193, 1195, 1199, 1362 ss., 2697 c.c., delle norme sulla contabilità pubblica e degli artt. 101, 111, 112, 115, 183, 350 c.p.c.; sosteneva che il pagamento del 14/6/2001 non potesse essere imputato a fatture successive o a crediti futuri, che l'imputazione del pagamento fosse stata operata d'ufficio in violazione del contraddittorio, che il creditore avesse già indicato l'imputazione e che, in ogni caso, la prova del pagamento estintivo non fosse stata adeguatamente fornita dal debitore. Contestava inoltre il difetto di prova sulle fatture dei primi mesi del 2001 e la ritenuta estinzione dei crediti relativi alle fatture successive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla pretesa violazione del contraddittorio perché la questione dell'imputazione dei pagamenti era stata già dibattuta tra le parti e non vi era stata una vera decisione "a sorpresa". Ha poi ritenuto inammissibile il motivo relativo alle fatture dei primi mesi del 2001 perché mirava in realtà a contestare una valutazione di merito sulla prova del credito e sulla qualificazione delle prestazioni. Quanto ai primi quattro motivi e al settimo, la Corte ha escluso vizi di diritto o motivazione apparente: il ricorrente pretendeva una nuova valutazione delle risultanze documentali e della sequenza dei pagamenti, ma la sentenza d'appello aveva logicamente ritenuto non provato il credito per alcune fatture e comunque satisfattivo, rispetto ai residui crediti relativi alle prestazioni ordinarie successive, il pagamento complessivo eseguito dal comune. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del fallimento alle spese.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in tema di inadempimento e prova del pagamento; la Corte ribadisce che il creditore deve provare il titolo del credito, mentre il pagamento è fatto estintivo da provare dal debitore.
Invocato dal ricorrente per escludere che il pagamento fosse riferibile a un adempimento parziale di un credito unitario; la Corte non accoglie la censura, ritenendola comunque diretta a una rivalutazione del merito.
Richiamato in tema di imputazione del pagamento; la Corte ribadisce che la facoltà di imputazione spetta anzitutto al debitore al momento del pagamento e, in mancanza, al creditore; i criteri legali hanno carattere sussidiario.
Richiamato per la scelta del creditore in presenza di più debiti omogenei e di mancata imputazione da parte del debitore.
Invocati per l'interpretazione del contratto e del capitolato; la Corte non ravvisa violazioni censurabili, trattandosi di valutazioni di merito.
La Corte richiama il principio per cui il creditore prova il fatto costitutivo del credito e il debitore il fatto estintivo; solo dopo la prova del pagamento estintivo può venire in rilievo l'eventuale diversa imputazione.
Invocato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove documentali; la Corte ritiene che il motivo miri a ottenere un diverso apprezzamento del merito.
Richiamato per la doglianza sulla violazione del contraddittorio; la Corte esclude che vi sia stata una questione decisa d'ufficio in senso lesivo.
Richiamato dal ricorrente per la pretesa violazione del giusto processo; la Corte non ravvisa alcuna nullità.
Invocato per la pretesa pronuncia ultra o extra petita nella imputazione dei pagamenti; la Corte esclude la violazione.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sul contraddittorio; non è ritenuto violato.
Richiamato dal ricorrente nel motivo sul contraddittorio nel giudizio di appello; la Corte non accoglie la censura.
Richiamato dal ricorrente in materia di quietanza e imputazione del pagamento; la Corte non riconosce effetti utili alla censura.
Richiamato nel motivo sulla quietanza/riepilogo fatture; non incide sull'esito.
Richiamato per il valore confessorio del riepilogo fatture; la Corte non attribuisce rilievo decisivo alla doglianza.
La Corte ribadisce che, se il debitore non indica il debito da soddisfare, il creditore può imputare il pagamento a uno o più debiti determinati.
R.D. n. 2440/1923
Richiamato dal ricorrente per la contabilità degli enti pubblici, senza accoglimento della censura.
R.D. n. 827/1924
Richiamato dal ricorrente per la contabilità pubblica; la Corte non lo ritiene decisivo per la soluzione della controversia.
Massime di principio
- In tema di riparto dell'onere della prova, il creditore che agisce per il pagamento deve provare il rapporto o il titolo costitutivo del credito, mentre il pagamento costituisce fatto estintivo che deve essere provato dal debitore; solo se il debitore dimostra un pagamento avente efficacia estintiva può venire in rilievo l'eventuale diversa imputazione ad altro debito.
- L'imputazione del pagamento, nei rapporti con più debiti omogenei, segue la disciplina degli artt. 1193 e 1195 c.c.: la facoltà di indicazione spetta al debitore al momento del pagamento; se non esercitata, il creditore può imputare il pagamento a debiti determinati; i criteri legali operano solo in via sussidiaria.
- La censura di violazione del contraddittorio per decisione 'a sorpresa' è infondata quando la questione di fatto e di diritto su cui il giudice decide risulta già dibattuta tra le parti e non introduce un tema nuovo non coltivato nel processo.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del materiale documentale e delle risultanze di merito sotto la veste di violazione di legge o motivazione apparente, se la sentenza impugnata ha esposto una ratio logica e coerente sulla prova del credito e sull'eventuale estinzione per pagamento.
- Quando il giudice di merito ritenga non provata l'esistenza o la misura di un credito riferito a determinate fatture, la relativa censura deve colpire specificamente quella ratio; altrimenti resta ferma l'inammissibilità delle doglianze che mirano solo a una diversa lettura delle prove.
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