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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28461/2022 del 30/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratrice)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dipendente volta ad accertare di avere svolto mansioni superiori rispetto all'inquadramento formale attribuitole (A3), chiedendo il riconoscimento dell'inquadramento in C1 con decorrenza dall'1 settembre 2002, o in subordine in B2 o B1, e la condanna dell'ente al pagamento delle differenze retributive e contributive. La Corte d'appello ha riformato parzialmente la decisione di primo grado, riconoscendo il superiore inquadramento in C1 solo dal 2 dicembre 2002, ritenendo provato che, dopo il periodo di formazione trimestrale iniziato nel settembre 2002, la lavoratrice avesse effettivamente svolto compiti implicanti la gestione di tutte le pratiche del settore, delle relative varianze e funzioni di consulenza allo sportello. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma la sentenza non ne riporta il contenuto sostanziale, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività della notifica. La controricorrente ha eccepito che il termine semestrale per impugnare era spirato il 20 agosto 2020, anche tenendo conto della sospensione emergenziale dal 9 marzo all'11 maggio 2020, mentre la notifica era avvenuta il 17 settembre 2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'ente previdenziale perché notificato oltre il termine semestrale di impugnazione, computato tenendo conto della sospensione per l'emergenza epidemiologica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la notificazione dell'impugnazione intervenga dopo la scadenza del termine di legge, computato tenendo conto di eventuali sospensioni normative dei termini processuali.
  • L'eccezione di tardività della notificazione del ricorso, se fondata sul calendario processuale risultante dagli atti e dalle sospensioni applicabili, è idonea a definire il giudizio di legittimità senza esame del merito.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il soccombente è condannato alle spese del giudizio di cassazione ed è applicabile l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniContributi previdenziali
RamiLavoroProcesso civilePrevidenza
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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