Cassazione Civile, Ordinanza n. 17675/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del compenso indicato in una fattura relativa all'attività svolta da un arbitro in una pratica assicurativa. La società destinataria del decreto aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace, ottenendo accoglimento; il Tribunale, in appello, ha poi accolto l'impugnazione del professionista e confermato il decreto ingiuntivo anche quanto all'importo. Tuttavia ha compensato le spese di entrambi i gradi, richiamando la particolare complessità delle questioni di diritto. Gli eredi del professionista hanno quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per assenza di una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese del doppio grado, sostenendo che la motivazione era generica e non consentiva il controllo richiesto dalla norma. La resistente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura sulla compensazione delle spese, osservando che, nella formulazione dell'art. 92 c.p.c. applicabile ratione temporis, le gravi ed eccezionali ragioni che consentono la compensazione, totale o parziale, devono essere specificamente indicate in motivazione e riferite a circostanze concrete della controversia. Nel caso deciso, il richiamo alla "particolare complessità delle questioni di diritto" è stato giudicato una formula troppo generica, soprattutto perché la decisione di merito aveva già individuato con chiarezza i principi applicabili e aveva riconosciuto anche il pagamento consapevole della somma da parte della società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla regola della soccombenza nella liquidazione delle spese
la compensazione totale o parziale delle spese, nella formulazione applicabile, richiede gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate in motivazione
evocato dalla Corte d'appello quale parametro di buona fede/correttezza per ritenere giustificato l'affidamento del professionista sul soggetto cui chiedere il pagamento
menzionato in relazione al pagamento eseguito dalla società e alla discussione sull'errore scusabile e sulla ripetizione della somma pagata
richiamato dal giudice di merito sulla liquidazione del compenso dell'arbitro quando vi sia contestazione dell'importo
citato solo implicitamente nella tassonomia non è presente nel testo; quindi non determinabile
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale è legittima solo se il giudice indica in modo espresso e concreto le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono; non basta un richiamo stereotipato o meramente assertivo alla complessità della controversia.
- La motivazione sulla compensazione delle spese deve consentire il controllo logico-giuridico della deroga al principio di soccombenza, mostrando quali specifiche circostanze della lite giustifichino l'eccezione.
- Quando la decisione di merito chiarisce senza incertezze la soluzione delle questioni controverse, il mero richiamo alla complessità del caso non integra di per sé una ragione sufficiente per compensare le spese.
- Se il giudice di merito accerta che il pagamento è stato effettuato consapevolmente e in relazione alla pretesa azionata, le valutazioni sul compenso e sulla eventuale contestazione dell'importo devono essere trattate coerentemente anche ai fini della regolazione delle spese.
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