Cassazione Penale, Sentenza n. 9619/2024 del 06/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) violazione di legge e carenza di motivazione riguardo alla valutazione delle prove, con particolare censura sulla genericità delle dichiarazioni del collaboratore Salvatore Bonanno e sulle presunte contraddizioni delle dichiarazioni delle persone offese Alfio e Salvatore Pidatella; 2) vizio di motivazione circa la sussistenza dell'aggravante mafiosa, deducendo che la precedente condanna per 416-bis si riferisce a periodo anteriore e che le dichiarazioni del collaboratore concernono fatti successivi al 2015; 3) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche senza valida motivazione; 4) difetto di motivazione sul punto dell'eccessiva asprezza della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua integrità. Ha ritenuto congrua e non viziata la motivazione dei giudici di merito, valorizzando il percorso argomentativo "doppia conforme" tra primo e secondo grado. Ha ritenuto attendibili, anche se non prive di apprezzamento critico, le dichiarazioni del collaboratore Bonanno in combinazione con le dichiarazioni e le conversazioni captate dei Pidatella, nonché la contabilità mafiosa (la cosiddetta "carta delle estorsioni"). È stata confermata la sussistenza dell'aggravante mafiosa (collegamento dell'estorsione alla famiglia Santapaola-Ercolano) e respinte le doglianze sull'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Il rigetto dei motivi relativi alle attenuanti generiche e all'entità della pena è stato ritenuto motivato; la Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Richiamato come norma di concorso di persone nel reato: la sentenza lo utilizza per ricondurre l'azione di più soggetti nell'ambito dell'estorsione in concorso.
Riconosciuta la rilevanza dell'aggravante mafiosa: i giudici hanno ritenuto che l'estorsione rientrasse nelle attività collettive della famiglia Santapaola-Ercolano, con riscontri probatori (collaboratore, "carta delle estorsioni", captazioni).
Norma sostanziale sull'estorsione: la condotta contestata è stata qualificata come estorsione e collegata all'attività del clan.
art. 628, comma 3, nn. 1 e 3 cod. pen.
Richiamata nella censura difensiva relativa alla qualificazione del reato e agli elementi che ne aggraverebbero la portata; la Corte non ha ritenuto le eccezioni difensive idonee a mettere in crisi la ricostruzione.
La Corte precisa che tale norma (benefici di legge per la continuazione/recidiva attenuata) non è stata applicata perché la gravità e le modalità esecutive dell'estorsione e il rilevante pregresso penale dell'imputato ostavano alla sua concessione.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali: la Corte ha disposto che il ricorrente debba sostenere le spese del giudizio di cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Utilizzata per il richiamo e il riassunto dei motivi di impugnazione nel ricorso, come previsto per la cassazione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. in L. 176/2020)
Richiamata in relazione alla trattazione scritta delle impugnazioni (modalità procedurali applicate al procedimento).
Massime di principio
- La "doppia conforme" (coincidenza motivazionale tra primo e secondo grado) consente alla Cassazione di leggere congiuntamente le due decisioni e limita il sindacato sulle valutazioni di fatto quando i motivi di gravame non portano elementi nuovi.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, se ritenute credibili e corroborate da riscontri (captazioni, documenti, dichiarazioni delle vittime), possono costituire fondamento decisivo per la condanna.
- Contraddizioni o discordanze nelle dichiarazioni delle persone offese sono valutazioni di merito: la Cassazione interviene solo se emergono manifeste contraddizioni o profili di illogicità tali da inficiare la decisione.
- Le "massime di esperienza" possono essere impiegate per interpretare comportamenti tipici delle organizzazioni mafiose, purché usate con prudenza e adeguata motivazione, non come mere congetture.
- Per l'applicazione dell'aggravante mafiosa è necessario che l'evento criminoso sia ricondotto a un'attività collettiva dell'organizzazione; apprezzamenti motivati su contabilità, modalità operative e impiego del nome del clan sono elementi idonei a tale scopo.
- L'esclusione o la concessione di benefici (es. art. 62-bis) si valuta alla luce della gravità del fatto, delle modalità esecutive e del profilo personale del condannato; non è automatica e richiede motivazione specifica.
- In cassazione non è richiesto un esame analitico di ogni singola deduzione difensiva se la decisione di merito, nel suo insieme, mostra di aver valutato i fatti decisivi e di aver dato spiegazioni logiche e adeguate del convincimento.
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