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Ordinanza

Ordinanza n. 294/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Prefettura-UTG di Foggia recante la revisione della patente di guida, nonché, ove lesiva, la segnalazione prefettizia presupposta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare patente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revisione della patente, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento affermava che, a seguito della richiesta di accesso agli atti e del preavviso di rigetto, l’interessato non aveva presentato controdeduzioni. Il ricorrente ha dedotto, invece, di avere depositato una memoria difensiva redatta il 4 novembre 2025 e trasmessa tramite PEC il 6 novembre 2025 all’indirizzo espressamente indicato nel preavviso di rigetto. La contestazione centrale riguarda quindi la mancata applicazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, per omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale e mancato esame delle osservazioni presentate.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi indicati in motivazione. Ha ritenuto evidente, in sede cautelare, che l’amministrazione non avesse instaurato correttamente il contraddittorio procedimentale né esaminato le controdeduzioni tempestivamente trasmesse dal ricorrente, anche perché il provvedimento impugnato riportava erroneamente l’assenza di osservazioni. In luogo della sola sospensione con effetti definitivi, il giudice ha disposto il riesame dell’istanza del ricorrente da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale territoriale del Sud – UMC di Bari, Sezione coordinata di Foggia, alla luce delle considerazioni contenute nella memoria del 4 novembre 2025. Il riesame deve essere effettuato entro trenta giorni dalla comunicazione o, se precedente, dalla notificazione dell’ordinanza. La trattazione del merito è stata fissata per il 15 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    non sono state presentate controdeduzioni da parte dell’interessato

    Il giudice ha ritenuto che la norma imponesse l’instaurazione del contraddittorio procedimentale e l’esame delle osservazioni dell’interessato, che risultavano invece trasmesse tramite PEC all’indirizzo indicato nel preavviso di rigetto.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare e dell’adozione della misura di tutela interinale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando l’interessato trasmette tempestivamente osservazioni tramite PEC all’indirizzo indicato dall’amministrazione nel preavviso di rigetto, l’amministrazione deve prenderle in considerazione prima dell’adozione del provvedimento finale; l’omessa considerazione integra una violazione del contraddittorio procedimentale previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990.
  • È illegittimo il provvedimento che affermi l’assenza di controdeduzioni quando dagli atti risulti che l’interessato le ha effettivamente trasmesse all’indirizzo PEC indicato nel preavviso di rigetto.
  • In sede cautelare, la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 può giustificare una misura consistente nell’ordine all’amministrazione di riesaminare l’istanza alla luce delle osservazioni procedimentali non esaminate, entro un termine stabilito dal giudice.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaPartecipazione al procedimentoTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

Testo integrale

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