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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26619/2023 del 14/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di una società per il pagamento di contributi previdenziali omessi in relazione ad alcuni collaboratori autonomi che l'ente previdenziale riteneva, invece, collaboratori fissi o redattori. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione proposta dalla società. In cassazione la società ha proposto tre motivi di ricorso, ma l'ordinanza non ne riporta il contenuto sostanziale perché la decisione si arresta su una questione pregiudiziale di ammissibilità. L'ente resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale, deducendo che la procura utilizzata era stata rilasciata nel giudizio di appello e quindi prima della sentenza impugnata. La ricorrente ha poi depositato in memoria una procura speciale datata successivamente, ma senza dimostrare la notificazione alla controparte; il giudizio si è svolto in rito camerale, non in pubblica udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la procura utilizzata per il ricorso fosse stata conferita nel giudizio di appello, dunque prima della sentenza impugnata, e quindi non integrasse la procura speciale richiesta per il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 365 c.p.c. Ha inoltre escluso che il successivo deposito di una nuova procura in memoria potesse sanare il vizio, sia perché il documento non risultava notificato alla controparte, sia perché nel rito camerale non opera il temperamento giurisprudenziale fondato sulla partecipazione delle parti alla pubblica udienza. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato munito di procura speciale, rilasciata specificamente per il giudizio di legittimità e successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata.

  • art. 366 c.p.c., n. 5

    La procura speciale deve esistere prima della proposizione del ricorso; non è sufficiente una procura formata successivamente all'atto di impugnazione.

  • art. 182 c.p.c.

    Non è applicabile la sanatoria mediante rinnovazione della procura quando manchi la valida procura speciale richiesta come requisito di ammissibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    I documenti prodotti successivamente al deposito del ricorso e relativi all'ammissibilità devono essere notificati alle altre parti; la mancata notificazione può essere tollerata solo se il contraddittorio è comunque garantito in pubblica udienza.

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio, circostanza rilevante perché esclude la deroga alla regola della notificazione dei documenti successivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso e deve essere conferita in modo specifico per la fase di legittimità, dopo la pubblicazione della decisione impugnata.
  • La procura rilasciata nel giudizio di merito o in appello non è idonea a sorreggere il ricorso per cassazione, perché non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c.
  • La mancanza della procura speciale non è sanabile mediante rinnovazione ex art. 182 c.p.c., quando tale procura costituisce condizione necessaria di ammissibilità del ricorso.
  • La produzione successiva di una nuova procura può essere utile solo se è rispettato il contraddittorio con la notificazione alla controparte; in mancanza, e soprattutto nel rito camerale, il vizio resta insanato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese della parte soccombente e, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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