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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07687/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Il provvedimento impugnato aveva rigettato l'istanza proposta nell'interesse dell'imputato per sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, presso un domicilio indicato fuori dal territorio d'origine. Con ricorso per saltum il difensore ha dedotto violazione di legge processuale e erronea applicazione delle norme sulla revoca o modifica delle misure cautelari, sostenendo che la Corte territoriale non aveva adeguatamente valorizzato: il lungo tempo già trascorso in custodia, idoneo a incidere sul rischio di reiterazione; l'evoluzione personale del detenuto e il percorso rieducativo, di studio e formazione, intrapreso in carcere; la disponibilità di un domicilio lontano dall'ambiente criminale di provenienza; la mancanza di specifiche evidenze sull'attualità del pericolo di recidiva; nonché il nuovo assetto derivante dalla previsione del computo preventivo della liberazione anticipata ex L. 114/2024, considerato come ulteriore fattore di deterrenza.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le doglianze cautelari, rilevando che il ricorso per cassazione diretto avverso un'ordinanza resa ex art. 299 c.p.p. non è il mezzo corretto. Ha quindi applicato il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis, qualificando l'impugnazione come appello ex art. 310 c.p.p. e disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria, giudice funzionalmente competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Non è stata quindi dichiarata l'inammissibilità, ma la conversione dell'atto nel corretto mezzo di gravame.

Norme richiamate

  • art. 311 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione è esperibile direttamente solo contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà, non contro i provvedimenti di revoca o modifica della misura cautelare.

  • art. 568, comma 2, c.p.p.

    Consente il ricorso per cassazione contro i provvedimenti sullo status libertatis non altrimenti impugnabili, ma non legittima il ricorso diretto avverso l'ordinanza di rigetto della modifica della misura cautelare quando sia previsto un diverso mezzo di impugnazione.

  • art. 310 c.p.p.

    Per i provvedimenti concernenti rinnovazione, modificazione o estinzione delle misure cautelari è previsto l'appello al Tribunale competente e solo dopo tale gravame il ricorso per cassazione.

  • art. 299 c.p.p.

    Regola le richieste di revoca o modifica delle misure cautelari personali; i provvedimenti resi in tale ambito non sono direttamente ricorribili per cassazione.

  • art. 309, comma 7, c.p.p.

    Individua il tribunale funzionalmente competente a decidere sull'appello cautelare.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Impone la conservazione dell'atto e la sua qualificazione nel mezzo di gravame corretto, in presenza di una volontà di impugnare e di un atto oggettivamente impugnabile.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa quale parametro per valutare l'attualità e la persistenza delle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione.

  • L. 114/2024

    Richiamata dalla difesa in relazione alla previsione del computo preventivo della liberazione anticipata in sede esecutiva, prospettata come fattore di attenuazione del rischio cautelare.

Massime di principio

  • L'ordinanza che respinge una richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile direttamente per cassazione; il rimedio corretto è l'appello cautelare previsto dall'art. 310 c.p.p.
  • Quando l'impugnazione è proposta con un mezzo erroneo ma emerge inequivocamente la volontà di sottoporre il provvedimento a sindacato giurisdizionale, opera il principio di conservazione degli atti e il ricorso va qualificato nel mezzo corretto, con trasmissione al giudice competente.
  • Il giudice dell'impugnazione deve limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e la volontà di impugnare, senza compiere valutazioni sostitutive sulla scelta del mezzo di gravame effettivamente voluto dalla parte.
  • La valutazione delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione, pur oggetto delle doglianze difensive, non può essere scrutinata nel merito dalla Cassazione quando l'impugnazione sia veicolata con un rimedio processualmente improprio contro un provvedimento non direttamente ricorribile.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieArresti domiciliari
IstitutiOnere della prova

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