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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22636/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, in favore di un dipendente ENAC inquadrato nella seconda qualifica professionale come geometra, di compensi/retribuzione di posizione per una pluralità di incarichi professionali svolti nel periodo 1999-2010, ai sensi dell'art. 83 del CCNL ENAC per il personale non dirigente e dell'accordo sindacale/paritetico del 19.11.2003. Il Tribunale aveva accolto la domanda per una somma rilevante; la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva limitato il riconoscimento alla retribuzione di posizione per gli incarichi svolti dal 2004 al 2010. Il ricorrente principale censura: 1) la violazione del giudicato interno su una statuizione di primo grado relativa alla non differenza tra commissario e presidente della commissione; 2-3) l'interpretazione delle disposizioni collettive e dell'accordo del 19.11.2003, sostenendo che anche i membri delle commissioni di collaudo/agibilità e dei team ispettivi avessero diritto alla retribuzione di posizione; 4) la violazione del giudicato e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sul quantum, assumendo che l'appello non avesse investito la quantificazione; 5) l'illegittimità della CTU disposta per asserita incomprensibilità dei conteggi; 6) l'erronea allocazione dell'onere probatorio, poiché la Corte territoriale avrebbe posto a suo carico la prova dell'inesistenza di fatti impeditivi o dell'inefficacia di una eccezione di compensazione; 7) l'erronea detrazione integrale dell'indennità professionale dalla retribuzione di posizione, mentre la contrattazione collettiva prevedeva l'assorbimento solo fino alla concorrenza della pregressa indennità di impiego. L'ENAC propone ricorso incidentale condizionato sostenendo, al contrario, che gli incarichi affidati non presentassero il grado di professionalità/autonomia richiesto dall'art. 83 CCNL per giustificare la retribuzione di posizione.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta il primo motivo del ricorso principale; dichiara inammissibili il secondo, terzo, quarto e quinto motivo del ricorso principale nonché il ricorso incidentale; accoglie, nei limiti della motivazione, il sesto e il settimo motivo del ricorso principale. La sentenza impugnata viene cassata in relazione alle censure accolte e la causa rinviata alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. In sostanza, resta ferma la necessità di riesaminare la quantificazione del credito applicando correttamente la disciplina collettiva sull'assorbimento dell'indennità professionale entro il limite della pregressa indennità di impiego e il corretto riparto dell'onere della prova sul pagamento. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 83 CCNL ENAC 1998/2001

    prevede il diritto alla retribuzione di posizione per incarichi rientranti nelle posizioni organizzative individuate dalla contrattazione collettiva e dall'accordo sindacale/paritetico del 19.11.2003; l'interpretazione dell'accordo è rimessa al giudice di merito nei limiti dei canoni ermeneutici.

  • art. 92 CCNL ENAC 1998/2001

    l'indennità di posizione assorbe l'indennità professionale solo fino alla concorrenza delle misure corrispondenti alla pregressa indennità di impiego, non per intero.

  • art. 3 CCNI 1998/2001

    conferma che l'assorbimento dell'indennità professionale è limitato alla concorrenza della pregressa indennità di impiego.

  • art. 1 Accordo sindacale 19.11.2003

    individua i criteri per la definizione delle posizioni organizzative e descrive gli incarichi rilevanti ai fini della retribuzione di posizione.

  • art. 220 DPR n. 207/2010

    richiamato dal ricorrente come norma che attribuirebbe pari responsabilità a presidente e membri della commissione di collaudo; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva proposta in sede di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione/violazione del chiesto e pronunciato e del giudicato; il motivo è ritenuto in parte inammissibile per difetto di specifica trascrizione/localizzazione degli atti.

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato in tema di giudicato interno.

  • art. 434 c.p.c.

    richiamato in tema di contenuto dell'atto di appello e devoluzione delle questioni.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in tema di efficacia del giudicato sostanziale e interno.

  • art. 1362 c.c.

    richiamato come canone ermeneutico contrattuale; la Corte ribadisce che la censura deve indicare specificamente la violazione dei canoni e non limitarsi a proporre un'interpretazione diversa.

  • art. 1363 c.c.

    come sopra, canone di interpretazione letterale e sistematica del testo collettivo.

  • art. 1364 c.c.

    richiamato dal ricorrente, senza accoglimento della censura.

  • art. 1365 c.c.

    richiamato dal ricorrente, senza accoglimento della censura.

  • art. 101 c.p.c.

    invocato per asserita violazione del contraddittorio nella gestione dei conteggi e della CTU; censura dichiarata inammissibile.

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla CTU; censura dichiarata inammissibile.

  • art. 161 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla nullità della sentenza/CTU; censura dichiarata inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte afferma che grava sul debitore/datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuto pagamento dell'obbligazione retributiva; la sentenza impugnata aveva erroneamente fatto gravare sul creditore un onere improprio.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove e la non contestazione; la Corte precisa che la non contestazione opera sui fatti, non sulla qualificazione giuridica dei conteggi.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    usato per dichiarare inammissibili le censure che non trascrivono o localizzano gli atti rilevanti (appello, ricorso, sentenza di primo grado).

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei confronti del ricorrente incidentale, se dovuto.

  • Cass. n. 21524/2016

    richiamata per affermare che l'accordo sindacale del 19.11.2003 elenca in modo esemplificativo gli incarichi riconducibili alle funzioni che danno diritto alla retribuzione di posizione.

  • Cass. n. 31156/2021

    richiamata per affermare che l'integrazione di uno degli incarichi indicati nella tabella dell'accordo può consentire il riconoscimento della funzione rilevante ai fini della retribuzione di posizione.

  • Cass. n. 22755/2023

    richiamata per ribadire che, sui conteggi, la non contestazione rileva solo per i fatti e non per l'interpretazione della disciplina giuridica applicabile.

Massime di principio

  • Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della sentenza; non si estende alle mere premesse logiche o a singoli passaggi argomentativi quando la censura in appello riapre la cognizione sul presupposto fattuale-giuridico della statuizione.
  • La censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se denuncia specificamente l'errore di diritto nell'applicazione degli artt. 1362 ss. c.c.; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura del testo negoziale o dell'accordo collettivo.
  • L'interpretazione di accordi collettivi decentrati o di atti negoziali demandati alla contrattazione di secondo livello è riservata al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica.
  • Nel conteggio di crediti di lavoro, la non contestazione incide sui fatti storici e sugli elementi materiali del calcolo, ma non impedisce al giudice di qualificare giuridicamente la disciplina applicabile e di interpretare il contratto collettivo.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua disposizione non è sindacabile in cassazione, se adeguatamente motivata.
  • In materia di retribuzione di posizione e indennità connesse, la disciplina collettiva deve essere applicata secondo il suo tenore letterale: se l'assorbimento è previsto solo fino alla concorrenza di una specifica indennità pregressa, non può essere operata una detrazione integrale della diversa indennità professionale.
  • Quanto all'adempimento dell'obbligazione retributiva, l'onere di dimostrare l'avvenuto pagamento grava sul datore di lavoro/debitore, non sul lavoratore/creditore.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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